Il traente che, dopo avere emesso il titolo, ordini alla banca di non pagare, si assume il rischio del protesto. Inoltre, se revoca la provvista o estingue anticipatamente il conto corrente, subisce la sanzione amministrativa di cui all’art. 2, legge 386/90. L’ordine di non pagare la somma recata dall’assegno bancario ha effetto solo dopo che sia scaduto il termine di presentazione dell’assegno.