Il Tribunale di Catania condanna la banca a risarcire il danno non patrimoniale all'immagine di un professionista per illegittima iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Il giudizio abbreviato ex art. 702 bis consegue ad una ordinanza ex art. 700 dello stesso Tribunale, con la quale è stata ordinata in la cancellazione di un credito contestato per anatocismo e varie altre nullità .