Sulla base del tenore testuale della disposizione resta dunque estraneo alla nozione di "sofferenza" l'inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni. L'appostazione a sofferenza non richiede, però, una previsione di perdita del credito, e dunque, secondo quanto sostenuto in dottrina, ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro (magari attraverso mezzi non del tutto "normali", ovvero secondo una linea prospettica del futuro passaggio a pagamenti "irregolari"): ciò che conta, in sostanza, è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.