Sono nulle le clausole del contratto di fideiussione conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia (Trib. Reggio Emilia sent. 1336/2021). . .Nel caso esaminato dal Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza 17 novembre 2021, n. 1336 (testo in calce), vengono in rilievo le condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, predisposte proprio dall’ABI. In particolare, una clausola di tale schema comporta la rinuncia all’applicazione dell’art. 1957 c.c.; la disposizione in parola prevede la liberazione del fideiussione se il creditore non ha agito nei confronti del debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Tale pattuizione è stata dichiarata contraria alla normativa antitrust con un provvedimento della Banca d’Italia. Stante la nullità della clausola, ne discende che l’art. 1957 c.c. risulta operante. Pertanto, il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Nella fattispecie in esame, il creditore (la banca) non ha provato di aver agito in tal senso e, quindi, l’obbligazione fideiussoria si è estinta.