L'avvenuta presentazione al pagamento presso la banca trattaria di un assegno di conto corrente fuori dai termini, rispettivamente, di 8 e 15 giorni -a seconda che si tratti di titolo emesso su piazza o fuori piazza- non consente di ravvisare gli estremi dell'emissione "senza provvista" (trattandosi di titolo di pagamento in senso stretto e non genericamente di "titolo di credito") Detta situazione non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi della disciplina sanzionatoria CAI con conseguente e successiva comunicazione al Prefetto per le sanzioni amministrative. Nello specifico l'assegno è stato negoziato tre giorni dopo la data di emissione. (Provvedimento in corso di elaborazione)