Non è obbligatoria ex art 8 e sgg. (in relazione all'art. 2) L. 389/90 la pubblicazione in CAI del nominativo traente l'assegno reso insoluto fuori termine.
Provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Tribunale di Lecce - Ud. 25/08 -02/09/2011
Avv. Benedetto Scippa
di Lecce, LE
Letto 1410 volte dal 02/09/2011
L'avvenuta presentazione al pagamento presso la banca trattaria di un assegno di conto corrente fuori dai termini, rispettivamente, di 8 e 15 giorni -a seconda che si tratti di titolo emesso su piazza o fuori piazza- non consente di ravvisare gli estremi dell'emissione "senza provvista" (trattandosi di titolo di pagamento in senso stretto e non genericamente di "titolo di credito") Detta situazione non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi della disciplina sanzionatoria CAI con conseguente e successiva comunicazione al Prefetto per le sanzioni amministrative. Nello specifico l'assegno è stato negoziato tre giorni dopo la data di emissione. (Provvedimento in corso di elaborazione)
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