Legato di somme su conto corrente legittima riscossione diretta dalla Banca
Tribunale Taranto, sez. II, ordinanza 05.11.2013 n° 2763
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione dioggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento”.
TRIBUNALE DI TARANTO
II SEZIONE
Giudice - dott. Claudio Casarano
(procedimento n. 2763/2013)
Ordinanza ex art. 648 c.p.c.
La disposizione a titolo particolare con la quale la testatatrice attribuiva alla ricorrente il saldo del conto corrente, qui contesato, deve ritenersi che integri un legato di specie, avente ad oggetto una cosa determinata e quindi ai sensi dell’art. 649, II co., c.c., si deve intendere acquisita la proprietà in capo alla legataria al momento della morte del testatore.
Trattandosi in particolare di legato avente ad oggetto le somme risultanti a credito sul conto corrente indicato dal testatore, ossia il suo saldo, deve ritenersi che si sia voluto attribuire la legittimazione in capo al legatario di riscuoterlo direttamente, senza l’intermediazione degli eredi onerati.
Sul punto sembra utile il richiamo della seguente massima della S.C. (n. 14358 del 2013):
“La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo
oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento”.
Non si applicherebbe quindi l’art. 662 c.c., richiamato dalla banca opponente, laddove impone, per l’acquisizione del bene da parte del legatario, la necessaria preventiva prestazione dell’onerato, trattandosi del diverso caso in cui la disposizione particolare si traduce in un facere; viceversa nel caso in esame il trasferimento del diritto nel patrimonio del legatario si verifica immediatamente con la morte del testatore.
E’ vero che l’art. 649, III co., c.c., prevede in tema di legato di specie che il legatario chieda sempre all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Ma nel caso in esame, come sopra si è detto, ad essere stata trasferita è la legittimazione a riscuotere la somma nei confronti della banca; non occorre in altri termini che siano gli eredi a riscuotere, come presupposto alla fin fine dalla difesa della banca opponente, per poi trasferire la somma al legatario.
E poi le somme in realtà sono nella detenzione della banca, presso la quale il conto corrente era stato accesso dalla testatrice, ed il legatario, quale nuovo possessore a titolo di proprietà, deve avere azione diretta nei confronti della banca detentrice.
Peraltro nel caso di specie risultava il consenso degli eredi.
La circostanza, infine, che altro legatario possa reclamare parte della somma costituente il saldo del conto legato, perché gli venivano legati dei titoli individuati e dei titoli erano stati pure liquidati sul conto corrente qui contestato, non impedisce invece alla banca di ritenere legittimato a riceversi il pagamento chi risulta beneficiario del saldo del conto corrente( così testualmente la testatrice: “…del saldo di conto corrente di qualsiasi importo esso sia a me intestao sul banco di Napoli”).
Il terzo legatario, che in una missiva evocata dall’opponente mostrava delle perplessità sulla spettanza di parte delle somme portate dal conto corrente, ben avrebbe potuto
diffidare la banca al pagamento o meglio, se del caso, proporre sequestro giudiziario ai danni dell’opposta.
Da qui il rigetto della estensione del contraddittorio nei confronti del terzo.
Pertanto
Concede
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (222-2013).
Fissa per l’ammissione dei mezzi di prova l’udienza del 21-05-2014, ore 9,00.
Concede alle parti i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., a decorrere dal 21-02-2014.
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