illegittima segnalazione alla centrale rischi e responsabilita' della banca
Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, Sentenza n.2304 pubblicata il 20 giugno 2016
Avv. Michele Marra
di Casagiove, CE
Letto 779 volte dal 08/10/2017
Nella sentenza del Tribunale di Firenze, viene affermata l'illegittimità della segnalazione, da parte della Banca, alla Centrale dei Rischi, della posizione debitoria ( presunta ) di un cliente, a fronte dei mancati opportuni e doverosi controlli e approfondimenti che l 'Istituto di Credito doveva azionare e valutare prima di procedere a qualsiasi segnalazione.a Banca ha l'obbligo della buona fede
N.R.G. 12011 Repert. n. 4454/2016 dei 21/06/2016
REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12011 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPI FRANCESCO e dell'avv. ARGENTA ANDREA ( ) VIA 3 elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE presso il difensore avv. VOLPI FRANCESCO ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE presso il difensore avv.
CONVENUTO CONCLUSIONILe parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ritenuta in decisione all'udienza del 23/03/201 6 la presente controversia viene decisa con sentenza resa ai sensi deIl'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 23.02.2011 il signor conveniva in giudizio Banca S.p.a. esponendo:
• che, il proprio nominativo era stato segnalato presso la Centrale Rischi della Banca d'italia, o quale "debitore sofferente", nel mese di dicembre 2009 per un importo di Euro 1.061,00,
come da elaborazione di Banca d'Italia (prod. n. 1);
CD • che, come emerge dalla surriferita elaborazione di Banca d'Italia, i dati erano riferiti al
30.11.2009;
• che le segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia sono comunicate tutti gli intermediari creditizi nel giro di pochi giornI
. che tali segnalazioni rimangono in evidenza anche a distanza di anni;
. che tali segnalazioni influenzano negativamente la valutazione di merito creditizio del
soggetto segnalato;
. che l'ente segnalante risulta essere Banca s.p.a. che il Sig. , in
oggi, non risulta debitore di alcuna somma nei confronti di detta società e/o, comunque, non è
debitore delle somme richieste da controparte;
• che non risultano protesti e/o pregiudizievoli nei confronti del Sig.
• che non sussistevano pertanto i presupposti prescritti sia dalla vigente normativa che dalla
consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità per una tale segnalazione;
• che il sig. aveva intrattenuto con Banca s.p.a. il finanziamento
n. , carta revolving;
• che, relativamente al surriferito rapporto: a) il contratto istitutivo e/o la lettera contratto non
erano stati resi disponibili dalla banca; b) non risultava, pertanto, la pattuizione fra le parti
delle condizioni regolanti i rapporti medesimi (tassi d'interesse debitori e creditori,
commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); e) le condizioni economiche ed i tassi
risultavano pertanto stabiliti arbitrariamente ed univocamente dall'Istituto di credito; d) non
risultava che la banca avesse regolarmente reso edotta parte attrice dei resoconti periodici; e)
le condizioni ed i tassi sullo stesso applicati conseguentemente non erano mai stati accettati
da parte attrice, che non era stata posta in grado di contestarli; f) i tassi di interesse e le
condizioni economiche ut supra menzionati non risultavano, quindi, sufficientemente
determinati, ai sensi del coordinato disposto degli artt. 1346 e 1418 secondo comma C.c., con conseguente nullità degli stessi ed applicazione del tasso di interesse legale (art. 1284 terzo comma C.c.); g) erano state conteggiate spese e commissioni forfettarie non determinate contrattualmente e, comunque, illegittimamente conteggiate;
. che, comunque, il surriferito rapporto di finanziamento era basato su applicazione di tassi
d'interesse e condizioni univocamente stabiliti dall'Istituto di credito, mai accettati dall'attore,
che non è stato in grado di contestarli;
. che, peraltro, al rapporto di finanziamento per cui è causa erano stati applicati
illegittimamente interessi anatocistici;
. che, a seguito dell'illegittimo comportamento posto in essere da Banca s.p.a. e,
nonostante l'assoluta insussistenza di qualsivoglia credito vantato dalla controparte, il
nominativo del sig. , era stato inserito nella Centrale Rischi della Banca quale debitore sofferente;
• che il Sig. aveva comunicato a Banca s.p.a. con lettera raccomandata a/r del 12.11.2009 (prod.n. 2), dalla medesima ricevuta in data 16.11.2009, di aver ottenuto, da parte della Prefettura di Pistoia, quale soggetto vittima di usura, lasospensione di tutti i termini per giorni 300 (trecento) ex art. 20 legge 44/99;
• che con lettera inviata via fax in data 22.12.2009 (prod. n. 3), il Sig. aveva nuovamente inviato a Banca s.p.a. la surriferita documentazione;
• che Banca s.p.a. comunicava, con lettera raccomandata del 07.12.2009. pervenuta
in data 22.12.2009 (prod.n. 4), la decadenza dal beneficio del termine;
• che la decadenza dal beneficio del termine veniva arbitrariamente retrodatata da
Banca s.p.a. al 27.11.2009;
. che pertanto la comunicazione di decadenza e contestuale costituzione in mora è pervenuta al Sig. solo in data 22.12.2009, quindi, a distanza di quasi un mese dal provvedimento citato da Banca s.p.a.;che parte convenuta non ha mai comunicato al Sig. il recesso c/o la risoluzione del rapporto di finanziamento per cui è causa;
. che, pertanto, sia la surriferita comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, che la
contestuale messa in mora, sono assolutamente illegittime, prive di fondamento, sia in fatto che in diritto, in quanto poste in violazione sia dell'ordinanza prefettizia, sia delle regole sancite dal codice civile in ordine alla buona fede ed alla correttezza contrattuale;
. che dalla elaborazione di Banca d'Italia la segnalazione a sofferenza viene riferita al 30.11.2009,
quindi precedente alla lettera raccomandata del 07.12.2009, con la quale Banca s.p.a. comunicava all'attore la decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora;
. che, comunque, Banca s.p.a. non ha mai fatto cenno nella propria comunicazione,alla possibilità di iscrizione del nominativo del Sig. alla Centrale Rischi di Banca d'Italia quale debitore "a sofferenza";
• che tale iscrizione risulta pertanto illegittima in quanto priva di fondamento, sia in fatto che in
diritto ed andrà pertanto cancellata;
• che a causa di tale iscrizione il Sig. risulta impossibilitato ad accedere al
credito, ovvero a mutui, e/o affidamenti, c/o fidi;
• che, invero, a causa della segnalazione a sofferenza formulata da Banca s.p.a.,ha revocato con lettera del 29.1 1 .201 0 (prod. n. 5). che il sig. ) non potendo più accedere al credito è impossibilitato a svolgere la propria attività imprenditoriale quale titolare della ditta individuale Impresa Edile . che il Sig. risulta anche socio nonché procuratore della società Costruzioni
s.r.l.;
• che tale segnalazione a sofferenza sulla Centrale Rischi di Banca d'Italia, in quanto
illegittima, infondata ed illecita, ha recato un grave quanto irreparabile pregiudizio a danno
anche delle surriferite società con evidenti ripercussioni sulla quota di partecipazione
detenuta dall'attore;
• che ha respinto la richiesta di un mutuo edilizio Stato Avanzamento Lavori di Euro i .100.000,00 avanzata dalla società Costruzioni s.r.L di cui il Sig. è sia socio che procuratore;
. che tale finanziamento era destinato a finanziare i cantieri di loc. , Via
-, diretti alla costruzione di un complesso immobiliare composto da n. 6 unità immobiliari
(n. 4 ville e n. 2 appartamenti).
Instava quindi nelle conclusioni indicate per sentire dichiarare:
la nullità del contratto di finanziamento n. con Banca spa per difetto di
forma scritta; che Banca spa ha applicato interessi anatocistici al rapporto di
finanziamento n. , in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.; la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa al rapporto di finanziamento n.
; che Banca s.p.a. ha illegittimamente iscritto il sig. quale debitore sofferente sulla Centrale Rischi di Banca d'Italia;
condannare: Banca s.p.a. a provvedere alla immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza del Sig. ; al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal sig. nella misura non inferiore ad euro 50.000,00, ovvero nella diversa somma
meglio vista e/o ritenuta e/o emergenda in corso di causa, anche eventualmente da stimarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande.
Si costituiva in giudizio Banca s.p.a., contestando integralmente le difese dell'attore
chiedendone il rigetto e producendo la copia in suo possesso del contratto di finanziamento stipulatocon l'attore. "non risulti sottoscritto da entrambe le parti, con conseguente nullità dello stesso".
La banca convenuta ha sul punto dedotto di avere evidenziato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta che, contrariamente a quanto affermato dall'attore, le condizioni del rapporto per cui è causa sono tutte espressamene previste nel contratto in data 16 marzo 2000 sottoscritto dal sig. depositato con la costituzione in giudizio, e che soltanto con la propria comparsa conclusionale l'attore abbia lamentato la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca, questione che riteneva del tutto nuova e tardiva su cui dichiarava di non accettare il contraddittorio.
La questione posta dall'attore, in realtà, deve ritenersi configurare una mera difesa e non un eccezione riconvenzionale, talché sul punto il Tribunale deve considerare che i richiami comunque svolti nel merito dalla convenuta alla giurisprudenza di legittimità possono ritenersi fondati nei seguenti termini.In fattispecie relative a contratto quadro di investimento mobiliare, la S.C. ha infatti ritenuto che il contratto formalmente non sottoscritto dalla banca si fosse perfezionato solo dal momento della o produzione nel giudizio intrapreso dall'investitore nei confronti dell'intermediario, con conseguente inefficacia del pregresso ordine di acquisto del cliente, affermando al riguardo che: "In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam ' la produzione ingiudizio dellascrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, non conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore " revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l'estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi " (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016).Ne caso che qui occupa, in realtà, non di contratto disciplinare di successive operazioni finanziarie si tratta, bensì di contratto di 'finanziamento carta revolving " la cui durevole esecuzione, dalla stipula nel 2000 fino alla segnalazione alla Centrale Rischi lamentata dall'attore, risulta incontroversa e ampiamente documentata in atti. Deve quindi applicarsi, come invocato dalla convenuta, il principio o giusta il quale "nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam " non è necessaria la it simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, . . . ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbiafirmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte
che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr. tra le tante. Cass. 16. 10. 1969 n. 3338; Cass. 22. 5. 1979 n. 2F?as 61201 ,
Cass. 2826100; Cass. 9543102; Cass. 22223106). - Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di m'valersi del contrattorisulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazione degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso " Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4564 del 22/03/2012). Il contratto de quo non può pertanto ritenersi nullo per mancanza di forma scritta né per mancanza conoscenza da parte dell'attore delle pattuizione fra le parti, data la lunga e mai prima controversa esecuzione data al contratto dalle medesime.
Ulteriormente sostiene l'attore che la convenuta sarebbe incorsa in due gravi violazioni: a) segnalare alla Centrale Rischi la posizione "a sofferenza" del sig. , a fronte della piena e dimostrabile capacità del soggetto, di far fronte al presunto debito con il suo patrimonio; b) segnalare alla Centrale Rischi una posizione "a sofferenza" con importi assolutamente non dovuti.
Al riguardo evidenziava di aver comunicato a Banca s.p.a. con lettera raccomandata a/r del i 2. 1 1 .2009 (doc .n. 2 attore), dalla medesima ricevuta in data 16.11.2009, di aver ottenuto, da parte della Prefettura di Pistoia, quale soggetto vittima di usura, la sospensione ditutti i termini per giorni 300 (trecento) ex art. 20 legge 44/99.Pur non rilevata da parte convenuta, che non ha dedotto alcunché al riguardo, emerge in effetti dagli atti una questione relativa allo stato ed al grado di conoscenza che Banca potesse avere, alla data della sua segnalazione a Centrale Rischi, del decreto prefettizio di sospensione. Ebbene, risulta dagli atti che la lettera raccomandata a/r del 1 2. 1 1 .2009 ricevuta da il 16.11.2009, con la quale l'attore la informava dell'emesso provvedimento prefettizio e le chiedeva di evitare qualsivoglia azione pregiudizievole quali protesti, segnalazioni alla Centrale Rischi, ecc., del tutto verosimilmente non recava allegato il decreto prefettizio (non risultando dalla produzione), che veniva invece esibito alla banca (ovviamente in copia) esclusivamente o con lettera via fax del 22.12.2009 (doc. n. 3 attore), cui risulta effettivamente allegato. o La Banca, in proposito, ha esclusivamente dedotto che la segnalazione negativa è stata effettuata il o 1/12/2009 e si sarebbe "incrociata temporalmente" con il ricevimento della comunicazione della
sospensione ex L. 44/1999.
Dunque emerge che dal 16/11/2009 era edotta della (verosimile) esistenza del decreto
prefettizio di sospensione, pur senza averne preso visione; che il 01/12/2009 effettuava comunque la segnalazione alla Centrale Rischi; che con lettera raccomandata del 07.12.2009, pervenuta all'attore il .... intimava la decadenza dal 27.112009; che il 22.12.2009 riceveva la reiterazione della precedente comunicazione dall'attore e prendeva visione (in copia) del decreto ex art. 20 legge 44/99.
Il Tribunale ritiene in proposito che per la modestissima esposizione dell'attore di € 1.061,00 e
per la previa comunicazione ricevuta il 16/1 1/2009, che anche soltanto in via prudenziale avrebbe obiettivamente sconsigliato di procedervi, non possa dirsi giustificata la segnalazione effettuata dalla Banca il successivo 01/12/2009 alla Centrale Rischi.
Non vi era alcuna contemporaneità fra la presa d'atto della modesta esposizione e la notizia -
precedente- dell'ammissione dell'attore ai benefici di cui alla legge 44/99, talché sotto questo
profilo la segnalazione deve ritenersi effettivamente illegittima.
Peraltro, dalla diversa prospettiva del procedimento seguito da per dar corso alla segnalazione, occorre rilevare che anche in ordine alla deduzione attorea per cui la segnalazione di sofferenza sarebbe comunque illegittima in quanto non preceduta dal preavviso di segnalazione, la convenuta, senza contraddire nel merito, si limitava a rilevare che tale doglianza era stata proposta dal soltanto con la propria Il memoria ex art. 183 c.p.c., talché non accettava il contraddittorio su questione successiva alla definizione del thema decidendum ritenuta del tutto nuova e tardiva.
In realtà, come visto fin dall'inizio, la citazione attorea era sul punto ben chiara nel riferire in fatto che Banca s.p.a. non ha mai fatto cenno nella propria comunicazione, alla possibilità di
iscrizione del nominativo del sig. alla Centrale Rischi di Banca d'Italia quale debitore "a sofferenza" (punto 23, pag. 4), cosicché gli argomenti in diritto spesi in conclusionale nient'altro producono se non il sostegno delle ragioni giuridiche della violazione già in fatto rilevata.Nel merito il Tribunale ritiene che in effetti la Banca, avendo l'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex artt. 1715, 1374 5 1375 c.c., non avrebbe dovuto afortiori procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti, o nell'oggettivo dubbio sulla loro esistenza, anche in considerazione dell'interesse del cliente a non subire segnalazioni che, oggettivamente, possano compromettere il suo futuro accesso al credito.
In particolare ai sensi del disposto di cui all'art. 1176 c.c., la valutazione ad opera degli enti segnalanti deve essere particolarmente rigorosa: nel caso di intermediari finanziari, la particolare attività, consistente nel ruolo loro affidato e nell'esercizio del credito, si impongono controlli ripetuti, trasparenza e responsabilità, tali da poter tutelare l'affidamento generato nel pubblico.
La mancanza dei requisiti richiesti per la segnalazione nella categoria di censimento del rischio indicata come "sofferenze", rende certamente illegittima tale segnalazione. Nella elaborazione di Banca d'Italia prodotta nell'odierno procedimento, la segnalazione a sofferenza viene riferita al 30.11.2009, quindi,ad epoca precedente la lettera raccomandata del 07.12.20, 201 6 comunicava all'attore la decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora.
Dunque, il passaggio a sofferenza del nominativo dell'attore non è stata preceduta da una preventiva comunicazione della banca. Agli atti, infatti, non sussiste la prova di una siffatta comunicazione.
Tale circostanza rende illegittima la segnalazione anche ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, che deve ritenersi senza dubbio norma dotata di giuridicità e dunque vincolante, ove si chiarisce che detta comunicazione debba essere specifica e puntuale in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito, cosicché la segnalazione è illegittima e deve disporsene la cancellazione se l'interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso e l'intermediario (come nel caso di specie) non é in grado di provarne la ricezione (Cfr. Tribunale Milano 2803/2013, Tribunale Roma 1669/13; Tribunale Napoli 2663/2013).
L'illegittimità della segnalazione da parte di deve dunque essere definitamene affermata.
Con riferimento alla ulteriore domanda di cancellazione della appostazione "a sofferenza" della
posizione dell'attore deve tuttavia rilevarsi che la segnalazione è stata cancellata nel dicembre 2009, dopo le verifiche, pur censurabilmente ritardate, da come emerge anche dall'interrogazione della Centrale Rischi Banca d'Italia prodotta dall'attore sub. doc. 1, ove è
espressamente indicato che la segnalazione in questione non è più presente al 20 gennaio 2010, talché occorre necessariamente ritenere che sulla correlativa domanda di cancellazione sia cessata la materia di contesa.
Relativamente ai danni lamentati dall'attore e richiesti quale conseguenza dell'illegittima segnalazione, il Tribunale osserva che la revoca dei fidi di e la mancata concessione
del mutuo da parte di , dedotti dall'attore, difficilmente possono dirsi causate dalla segnalazione effettuata da La segnalazione di infatti è stata effettuata soltanto per il periodo 1/12/2009 - 20/1/2010 (dunque per un breve periodo) e dunque essa dovrebbe quanto meno godere di una presunzione semplice di inidoneità causale a determinare le negative conseguenze dedotte dall'attore, che sono successive.
Esaminando al riguardo le deduzioni attoree, deve osservarsi che la revoca dei fidi da parte di
(fido di € 2.580,00, quindi molto modesto), non può essere dipesa dalla segnalazione di . Infatti, nella comunicazione del 29/11/2010 (10 mesi dopo) di (doc. 5 attore), con la quale si revoca il fido concesso, si indica chiaramente che il Sig. era in mora nel pagamento di n. 5 rate del mutuo ipotecario dal medesimo ottenuto, cosicché tutto indica e depone nel senso che se la revoca fosse dipesa dalla segnalazione di presente la segnalazione di e non invece nel novembre 2010 come avvenuto, quando tale segnalazione era cessata da tempo. Tanto più in considerazione del fatto che la mora sui pagamenti delle rate di mutuo non può essere riferita di per sé alla segnalazione a Centrale Rischi, comunque illegittima, dal momento che, come chiarito e ribadito in comparsa conclusionale dall'attore, "Il sig.non era e non è un debitore sofferente, sia sotto ilprofilo oggettivo, che soggettivo" e devono quindi essere altrove ricercate le ragioni della revoca del fido da parte della È dunque il rapporto causale fra l'indubbia illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi ed i danni lamentati per la revoca dei fidi da parte di , rapporto solo alquanto genericamente dedotto negli atti di parte attrice (quasi si trattasse di un automatismo), che non può ritenersi provato dalla documentazione prodotta dall'attore e la cui insussistenza determina il rigetto della relativa domanda.
In ordine poi alla dedotta mancata concessione del mutuo da parte di , ed alle analoghe questioni relative ai rapporti con la Banca questioni peraltro totalmente prive di qualsiasi documentazione idonea quanto meno ad indiziarne la sussistenza, non può non rilevarsi che detti rapporti, riguardano tutti la società Costruzioni s.r.l., soggetto estraneo al presente giudizio, considerando che il sig. J come opposto dalla convenuta, non ha e non ha speso alcuna legittimazione per far valere danni subiti da persone giuridiche terze nei confronti di
L'irriferibilità delle negative conseguenze patrimoniali, addotte dall'attore quali ragioni di danno, ad una diretta e specifica derivazione causale dal comportamento illegittimo tenuto dalla banca con la segnalazione esaminata, non impediscono tuttavia di ritenere il danno lamentato dall'attore sussistente sotto il profilo non patrimoniale.
Infatti, occorre rilevare, non appare seriamente dubitabile che l'illegittima segnalazione abbia posto l'attore in una cattiva luce, esponendolo ad una sorta di false light in public eye di fronte all'intero ceto bancario, dando pubblicità alla mezza verità di un saldo passivo (modestissimo) a suo debito ma fuorviando l'informazione relativa alla sospensione per 300 giorni di qualunque esazione del debitore usurato, del tutto omessa e come visto nota alla convenuta, che avrebbe dovuto impedire la segnalazione. Segnalazione i cui riflessi è alquanto dubbio che possano essere stati del tutto rimossi dalla revoca della segnalazione del gennaio 2010 senza che residui un permanente pregiudizio valutativo da parte degli istituti bancari sul conto dell'attore.Nell'ambito della tutela dei diritti della personalità e in approntata dall'ordinamento è suscettibile di estensione anche contro comportamenti che, pur non offendendo l'onore o la reputazione o ledendo il nome o l'immagine fisica, menomino comunque l'immagine sociale dell'individuo, come già riconosciuto dal Supremo Collegio nell'affermare che "L 'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché,correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa dellapersonalita nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente deperibilità, contro i suddetti comportamenti, di Azione inibitoria e di risarcimento del danno " (Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 22/06/1985). Peraltro "L 'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili dellapersona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché aifini risarcitori è del tutto irrilevante che ilfatto sia stato commesso con dolo o con colpa" (Sez. 3, Sentenza n. 25423 del 02/12/2014).
La formazione e costruzione dell'immagine pubblica di un individuo è frutto della sedimentazione delle informazioni a suo riguardo, il cui inverso procedimento di destrutturazione, smobilitazione e oblio è assai più complicato e incerto, anche nei casi in cui sia procedimentalizzato e doveroso, talché ben può ritenersi leso nella sua immagine pubblica e nella sua reputazione, di fronte al ceto bancario.
Occorre inoltre considerare che con la comparsa conclusionale l'attore ha prodotto il certificato del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 07/05/2015, rilasciato a richiesta della Prefettura Pistoia, di formazione successiva alla scadenza dei termini previsti dal codice e quindi ammissibile, da cui risulta: "Dati anamnestici: dalla documentazione in possesso di questa c.m.o. risultano: patologie indicate nell'istanza: a) disturbo d'ansia generalizzato cronico con tratti depressivi viene a visita per: benefici legge 20614, 26615, dpr 510199. - la Prefettura di Pistoia - ufficio territoriale del governo con lettera 0023233; in data 1710912014 trasmetteva la richiesta dell'istante al fondo di rotazione per solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Dovendo accertare il nesso causale fra il fatto delittuoso e l'evento lesivo che hanno provocato l'invalidità riportata e la conseguente diminuzione della capacità lavorativa, richiedeva al riguardo il giudizio di questa comrnissione permanente pari all'i i %.
Il chiaro riferimento contenuto nel certificato alla richiesta di accedere al fondo di rotazione per
solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura ed alla richiesta prefettizia di accertamento del nesso causale fra il fatto delittuoso e l'evento lesivo che ha provocato l'invalidità, se da una parte esclude ogni riferimento al fatto qui giudicato dell'illegittimità della segnalazione, così da non poter essere assunta la percentuale di invalidità direttamente quale dato di riferimento per una liquidazione del danno biologico riconosciuto in tale sede, peraltro non richiesta dall'attore, dall'altro pone l'illegittima segnalazione a Centrale Rischi da parte di , che ha cm ignorato il decreto prefettizio di sospensione di tutti i termini per 300 giorni ex art. 20 legge 44/99 nei confronti dell'attore, proprio per la medesima causale quale soggetto vittima di usura, in diretto e conseguenziale rapporto di aggravamento obiettivo della situazione e delle conseguenze dell'usura subita, ignorate dalla convenuta.
L'insieme di tali considerazioni depone dunque fortemente nel senso del riconoscimento all'attore del risarcimento richiesto per i danni non patrimoniali subiti, in una misura che, in difetto di ulteriori e diversi elementi valutativi, il Tribunale reputa di determinare equitativamente nella somma omnicomprensiva di € 25.000,00.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CONDANNA
BANCA SPA al risarcimento del danno subito da mediante il pagamento a quest'ultimo della somma di E 25.000,00.
CONDANNA BANCA SPA al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 4.750,00 per compensi ed € 382,00 per esborsi, oltre il I 5% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432,convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.
Firenze, 20 giugno 2016 .Il Giudice dott. Roberto Monteverde
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