esclusa la natura automatica della segnalazione a sofferenza, va evidenziato che l’istituto segnalante nulla ha provato con riferimento a tale “obiettiva difficoltà economico finanziaria” del propri cliente, ovvero in merito alla “valutazione” da essa compiuta della “complessiva situazione finanziaria del proprio cliente” (sì come previsto dalle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia agli intermediari creditizi), agganciando l’avvenuta segnalazione presso la C.R. al ritardo nell’ adempimento della tranche e di una rata di mutuo contratto dalla società ricorrente, per un importo complessivo inferiore a €. 10.000,00 (e pertanto modesto nell’economia dei rapporti finanziari intrattenuti dalla società ricorrente con l’istituto de quo), ovvero all’importo complessivo del mutuo concesso a seguito della disposta decadenza dal beneficio del termine.