Il Tribunale di Torino, nel caso in cui il contratto di swap, stipulato contro il rischio legato al rialzo del tasso d’interesse del mutuo per l’acquisto della casa, sia strutturato in modo che, in concreto, possa difficilmente portare beneficio al contraente più debole, ovvero il cliente della banca, con la sentenza de quo afferma che esso è privo di causa. Nel caso di specie il cliente lamentava l’esistenza di costi non conosciuti, perché non chiaramente e correttamente indicati, che avrebbero alterato le alee rispettivamente assunte dalle parti. Da ciò deriva che lo swap non fosse ab origine equo (ovvero par), in relazione ai rischi assunti dalle parti, bensì negativo per il cliente che quindi si era trovato a dover sostenere un rischio diverso e maggiore rispetto a quello sostenuto dalla banca. Ebbene il Tribunale di Torino ritiene che tale squilibrio non sia corretto in quanto non esplicitato e proprio per questo da considerare di ardua e non immediata comprensione per il consumatore al quale, tra l’altro, non veniva spiegato il funzionamento dello swap in relazione al cambiamento del tasso Euribor; cosa che portava il consumatore (cliente della banca), non tenuto a conoscere il funzionamento e il valore dell’Euribor, a considerare il rischio connesso allo swap equo per entrambe le parti. Per tali motivi, pertanto, l’intestato Tribunale ha dichiarato la nullità per difetto di causa del contratto di swap con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme ad esso collegate.