Il debitore protestato che voglia intraprendere una causa per ottenere la cancellazione dei protesti, può rivolgersi al Giudice ordinario. Sono previste diverse procedure. Può avvalersi della speciale procedura dinanzi al Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore protestato, specificamente prevista dall'articolo 4 della Legge n. 77/1955, così come modificato dalla Legge n. 235/2000. In questo caso la Camera di Commercio, che abbia respinto l'istanza di cancellazione o non si è pronunciata entro i termini previsti, deve necessariamente essere citata in giudizio quale convenuta. Può poi avvalersi dei procedimenti civili previsti dal Codice di procedura civile (ad esempio la procedura d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile), per ottenere la sospensione (fase cautelare) o cancellazione (fase del merito) di protesti dal relativo Registro Informatico tenuto dalle Camere di Commercio. In tal caso, l'Ente camerale territorialmente competente è un litisconsorte facoltativo; il proponendete può chiamarlo in causa affinché la decisione giudiziale faccia direttamente stato anche nei suoi confronti. Se l'Ente camerale venisse citato nell'ipotetico procedimento cautelare, lo dovrà obbligatoriamente essere anche nell'eventuale fase di merito per il principio generale che in entrambe le fasi vi deve essere immutabilità delle parti in causa. Se, al contrario, viene attivata direttamente la fase di cognizione nel merito, senza previamente esperire quella cautelare, la C.C.I.A.A., quale litisconsorte facoltativo, può non venire convenuta in giudizio; anche in tale evenienza, comunque, non potrà non adempiere alla determinazione dell'organo giudicante. Diversa dalla posizione della C.C.I.A.A. è quella dell'autore dell'illegittimità dell'atto di protesto (Istituto di creditore/o Ufficiale levatore), in quanto costui, al di fuori del già citato procedimento speciale di cui all'articolo 4 della Legge n. 77/1955, assume la veste di litisconsorte necessario sia nella fase cautelare che in quelle di merito.