Il Giudice del Tribunale di Imperia, con una Ordinanza del 12/06/2015, fissa un importante principio in materia di rapporti tra Istituti Bancari e Correntisti, in relazione al rapporto tra interessi creditori e interessi debitori applicati sul c/c che devono essere realisticamente confrontabili per poter realizzare la parità nella periodicità della capitalizzazione. Il contenzioso tra correntisti e banche si arricchisce, così, di una nuova pronuncia emessa in favore dei primi. Nella specie, la decisione in commento trae origine da una citazione in giudizio perpetrata da un privato in relazione ad alcune problematiche emerse sul proprio conto corrente; tra queste veniva posta l’attenzione sullo squilibrio nella capitalizzazione degli interessi, tra l’altro nemmeno fondata su una clausola contrattuale. Infatti gli interessi creditori previsti in favore del correntista avevano un tasso meramente simbolico che andava a violare il principio della pari capitalizzazione degli interessi. Per capire meglio facciamo il classico esempio di interesse creditorio simbolico: 0,01% annuo, e quindi pari ad € 1,00 lordo per un accredito di € 10.000,00 in relazione ad un anno intero. Ebbene in un caso del genere si configura la c.d. “vendita nummo uno” ben nota alla manualistica in materia e, pertanto, con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizzerebbe la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi. Orbene il Giudice ha, pertanto, deciso, a mio avviso correttamente, tale punto della controversia e, quindi, per l’effetto di quanto sopra esposto, qualora si riscontrasse una capitalizzazione degli interessi calcolata a seguito di clausola viziata da tale nullità, il rapporto dare/avere dovrà essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori.