Tasso di Interesse creditorio Simbolico. Ricalcolo del credito senza capitalizzazione degli interessi.
Tribunale di Imperia, Ordinanza del 12/06/2015
Avv. Giuseppe Giglio
di Lucca, LU
Letto 704 volte dal 16/10/2015
Il Giudice del Tribunale di Imperia, con una Ordinanza del 12/06/2015, fissa un importante principio in materia di rapporti tra Istituti Bancari e Correntisti, in relazione al rapporto tra interessi creditori e interessi debitori applicati sul c/c che devono essere realisticamente confrontabili per poter realizzare la parità nella periodicità della capitalizzazione. Il contenzioso tra correntisti e banche si arricchisce, così, di una nuova pronuncia emessa in favore dei primi. Nella specie, la decisione in commento trae origine da una citazione in giudizio perpetrata da un privato in relazione ad alcune problematiche emerse sul proprio conto corrente; tra queste veniva posta l’attenzione sullo squilibrio nella capitalizzazione degli interessi, tra l’altro nemmeno fondata su una clausola contrattuale. Infatti gli interessi creditori previsti in favore del correntista avevano un tasso meramente simbolico che andava a violare il principio della pari capitalizzazione degli interessi. Per capire meglio facciamo il classico esempio di interesse creditorio simbolico: 0,01% annuo, e quindi pari ad € 1,00 lordo per un accredito di € 10.000,00 in relazione ad un anno intero. Ebbene in un caso del genere si configura la c.d. “vendita nummo uno” ben nota alla manualistica in materia e, pertanto, con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizzerebbe la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi. Orbene il Giudice ha, pertanto, deciso, a mio avviso correttamente, tale punto della controversia e, quindi, per l’effetto di quanto sopra esposto, qualora si riscontrasse una capitalizzazione degli interessi calcolata a seguito di clausola viziata da tale nullità, il rapporto dare/avere dovrà essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori.
Xxxxxx S.a.s. / BANCA xxxxxxxx
TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, a scioglimento della riserva,
-Ritenuto che sull’eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta possa decidersi unitamente al merito, fatto salvo quanto si dirà oltre;
-Ritenuta l’opportunità di procedere a C.T.U.;
-che, ai fini della formulazione del quesito (e fatto salvo ogni ulteriore, anche diverso, provvedimento di questo giudicante), deve tenersi conto dei seguenti principi di diritto:
a)l’azione di ripetizione di indebito qui azionata è prescritta limitatamente alle rimesse effettuate prima del 17/9/2002 ed aventi carattere solutorio, secondo i principi espressi da Cass. Civ. Sez. Un. 24418/2010 che così possono riassumersi avuto riguardo all’oggetto del presente giudizio: hanno carattere solutorio quei versamenti effettuati da parte attrice che abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, ciò che accade quando siano stati destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista poteva ancora continuare a godere.
b)è illegittima la capitalizzazione degli interessi, fino al 30/6/2000; a decorrere da tale data la capitalizzazione è legittima avendo la Banca convenuta modificato il criterio di capitalizzazione degli interessi, prevedendo pari periodicità di capitalizzazione per gli interessi creditori a favore del cliente, in attuazione della delibera CICR 9/2/2000. Non si condivide sul punto l’opinione riportata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n 1 c.p.c. secondo cui l’adeguamento da parte della Banca alla delibera del CICR avrebbe introdotto una condizione peggiorativa nella regolamentazione del rapporto (con conseguente insufficienza della comunicazione riportata sulla Gazzetta Ufficiale) e ciò per un duplice ordine di ragioni: 1) il termine di raffronto per qualificare una condizione come peggiorativa è quello delle precedenti pattuizioni, siano esse nulle o meno; 2) in ogni caso la previsione della capitalizzazione degli interessi con pari periodicità di capitalizzazione, rispetto ad un rapporto privo di anatocismo, non è in astratto né peggiorativa né migliorativa, ma neutra, perché potrebbe risolversi in un vantaggio o in uno svantaggio per il cliente a seconda che nel periodo di riferimento debbano applicarsi interessi attivi o passivi.
c)con contratto 3/6/2002 peraltro la Banca convenuta ha rinegoziato il tasso creditore, abbassandolo allo 0,062%. Si tratta di interesse meramente simbolico (la classica vendita "nummo uno" nota alla manualistica; in termini monetari: € 6,2 lordi per un deposito di € 10.000 per un intero anno) e come tale inesistente. Non essendo previsto, per quanto appena detto, alcun interesse creditore a favore del cliente, non può esservi pari periodicità di capitalizzazione. Deve pertanto rilevarsi, come da costante giurisprudenza dello scrivente, la
nullità di tale clausola, con conseguente esclusione della capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 3/6/2002.
d)qualora sia riscontrata secondo i principi sopra espressi (ovvero per tutto il rapporto ad eccezione del periodo 1/7/2000 – 2/6/2002) una illegittima capitalizzazione degli interessi, il rapporto dare/avere deve essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione; stante la nullità della clausola che prevede l’anatocismo, non si vede infatti sulla base di quali principi di diritto possa applicarsi un anatocismo parametrato ad una diversa periodicità (peraltro neanche previsto contrattualmente);
e)è nulla la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto; il ricalcolo del rapporto dare/avere deve essere pertanto interamente depurato da tale voce, costituente indebito.
DISPONE
procedersi a C.T.U. sul seguente quesito.
"Il C.T.U., letti gli atti, esaminata eventuale ulteriore documentazione nei limiti di cui all’art. 198 comma 2 c.p.c., esperito tentativo di conciliazione ed in caso di esito negativo di quest’ultimo.
-ricostruisca il conto corrente n. xxxx oggetto di giudizio, determinando il saldo finale alla data di chiusura;
-a tal fine espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto, anche denominate nel corso del rapporto "provvigione sul massimo debito raggiunto" e "massimo scoperto per utilizzi oltre fido";
-effettui inoltre il calcolo senza procedere ad alcuna capitalizzazione, fatta eccezione per il periodo 1/7/2000 – 2/6/2002;
-ove nel calcolo emergano saldi attivi a favore del cliente, calcoli gli interessi creditori al tasso convenuto;
-individui le eventuali rimesse solutorie precedenti al 17/9/2002, secondo i principi espressi da Cass. Civ. Sez. Un. 24418/2010 e sopra riassunti; in tal caso espunga tali importi dall’eventuale somma dovuta all’attrice".
Nomina C.T.U. il dott. xxxxxxxxx di Imperia.
-Ritenuta infine l’opportunità di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. onde evitare gli obiettivi costi e rischi che caratterizzano il presente giudizio, sottopone alle parti la seguente ipotesi conciliativa: Pagamento in favore di parte attrice dell’importo di € 20.000, spese compensate. Le parti prenderanno pertanto contatto in tempo utile per percorrere soluzioni transattive, eventualmente sulla base dell’ipotesi che precede. In caso di mancato accordo ogni parte è invitata ad indicare a quali diverse condizioni sarebbe disponibile a transigere la controversia. Della risposta data si terrà conto in sede di distribuzione delle spese di lite e, in caso di mancata risposta di una parte o di proposte rivelatesi irragionevoli, le spese di giudizio da qui in avanti potranno essere poste integralmente a suo carico indipendentemente dalla soccombenza.
Fissa per verificare l’esito della trattativa l’udienza del 15/7/2015 ore 12,30 riservandosi la convocazione del C.T.U. in caso di esito negativo.
Imperia, 12/6/2015
Il Giudice
(Ottavio Colamartino)
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