Sentenza rivoluzionaria a tutela dei correntisti “Sentenza rivoluzionaria quella che è stata pubblicata il 11.5.17 dalla Corte di Cassazione” così asseriscono gli avvocati esperti in contenzioso bancario, che tutelano dei risparmiatori, facendo rilevare la contestazione che mette in evidenza sia la difficoltà del correntista a tenere tutti i documenti bancari ( estratti conto e scalari) e soprattutto che la richiesta alla banca della documentazione bancaria, può esser formulata in corso di causa. La sentenza in questione è quella della Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554, che conferma un dato normativo, fin troppo “dimenticato” dai magistrati di merito. “ Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo”. L’art. 119 4° comma del testo unico bancario ( d.l.gs. 385/1993), riconosce al cliente o a colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione e ha diritto di avere, a proprie spese ed entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Trattasi di un diritto autonomo del correntista e la banca ha il dovere di offrire la documentazione richiesta, nel rispetto dell’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà. Tuttavia ci sono numerose sentenze della giurisprudenza di merito, che hanno rigettato le domande di correntisti di accertamento negativo del debito, solo perché la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, è avvenuta dopo la notifica dell’atto di citazione, vale a dire in corso di causa. Ebbene la clamorosa sentenza della Cassazione riporta in auge, il vero significato del diritto alla trasparenza e informazione bancaria, spesso dimenticato dai tribunali, che sono convinti che la norma dell'art. 119 assegna al correntista la possibilità e facoltà, di ottenere la documentazione della relazione bancaria, che può essere esercitata solo prima che il giudizio, - interessato dalla documentazione bancaria relativa, - venga promosso e instaurato; dall'altro, e comunque, che una richiesta giudiziale di esibizione documentale, seppur proveniente dal correntista, non viene a integrare gli estremi di una richiesta di documentazione promossa ex art. 119 TUB. Eppure la legge riconosce un diritto che non è soggetto a restrizioni La Cassazione, rigetta la soluzione adottata dalla Corte bolognese – secondo cui l'esercizio di questo potere di accesso e/o richiesta della documentazione alla banca, sia limitato alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. La Suprema Corte, afferma che “ una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta equivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente - quale si è visto essere quello in esame - in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell'onere. D'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; né, tanto meno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto. Il tutto, in ogni caso, nell'immanente limite di utilità, per il caso di esercizio in via giudiziale della facoltà di cui all'art. 119, che la richiesta si mantenga entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede.” Le implicazioni, dal punto di vista dell'onere probatorio sono assolutamente "devastanti": finalmente si è chiarito che una norma di favore per il correntista non può essere usata in maniera distorta (come d'uso presso molto giudici sono ad oggi) come "tagliola processuale" per limitarne il diritto a vedere accertata la regolarità del rapporto intercorso con l'istituto di credito”.