va osservato che, in mancanza di specifiche pattuizioni circa le modalità di pagamento del prezzo, come nella specie, deve trovare applicazione il principio fissato dall'art. 1227 c.c., e ciò impone di verificare con rigore l'esistenza di un accordo tacito, desumibile dal comportamento delle parti, che consenta di ritenere derogato il suddetto principio. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale, tale accordo non è ravvisabile nella circostanza che alla firma del contratto preliminare le promittenti venditrici abbiano accettato un assegno di L. 4 milioni. La diversità del contesto - in un caso firma del preliminare, nell'altro cessione definitiva dell'immobile; la differenza consistente di importo - in un caso lire 4 milioni, nell'altro lire 35 milioni; la diversità dei titoli - nel primo caso l'assegno di 4 milioni era a firma del convenuto, nel secondo caso a firma di terzi e con traenza su istituto di credito non presente nel territorio, costituiscono elementi che vanno nella direzione opposta alla decisione. Da un lato, dunque, non sussisteva alcun accordo tacito che imponesse alle attrici di accettare il pagamento a mezzo di assegni bancari, e, dall'altro lato, il rifiuto delle stesse trovava giustificazione nella incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura.