L'Ordinanza de qua, richiamando la delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della Banca d’Italia, nella qualità di autorità garante tra gli Istituti di Credito, ha dichiarato illegittime le clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione dell’ABI che devono considerarsi nulli. Nello specifico si tratta di quelle clausole che “trasformano” la fideiussione nel cosiddetto contratto autonomo di garanzia.