È contraria ai principi di correttezza e buona fede, la condotta tenuta dalla banca che abbia azionato una procedura esecutiva avvalendosi della clausola risolutiva espressa, laddove l'istituto di credito abbia accettato il pagamento della metà della somma dovuta a titolo di rata del mutuo fondiario per un certo periodo di tempo. L'azione esecutiva merita in questo caso di essere sospesa in attesa della definizione del giudizio di merito.