Con la sentenza 12 maggio 2011, n. 43 il Tribunale di Verbania (sezione distaccata di Domodossola) ha disapplicato la novella legislativa introdotta dal Parlamento (Legge n. 10 del 2011, che ha convertito il d.l. n. 225 del 2010) che ha stabilito “In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”. Si tratta di una delle prime pronunce, cui ne sono seguite recentemente altre, che ha affrontato la norma del Milleproroghe disciplinante la decorrenza del termine di prescrizione in materia di ripetizione di indebito nei conti correnti bancari. La sentenza interessa potenzialmente un numero estremamente rilevante di soggetti che nel corso degli anni hanno pagato alle banche spese e interessi non dovuti e che hanno intrapreso o intendono iniziare una causa civile per ottenere quanto illegittimamente addebitato e pagato nei conti correnti. Il Tribunale (Giudice Dott. Vinicio Cantarini) ha stabilito che la norma introdotta dal Governo, e convertita dal Parlamento, non è applicabile alle cause di ripetizione di indebito oggettivo in materia di c/c bancari, rilevando che in precedenza la Cassazione a S.U. aveva affermato che il termine prescrizionale, per ottenere la restituzione di quanto pagato indebitamente pagato alle banche a titolo di anatocismo interessi ultralegali cms e spese non dovute, incomincia a decorrere dalla data del pagamento e che questo avviene solo con la chiusura del conto corrente e non con l’annotazione. Ne consegue, ex art. 2033 c.c., che solo al momento della chiusura del conto sorge il diritto per il correntista di ripetere (cioè di vedersi restituito) ciò che è stato pagato e, dunque, da questo momento incomincia a decorrere il termine di dieci anni di cui all’art. 2946 cc.