Il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente sorge con la chiusura del conto e non con l' annotazione su di esso delle varie operazioni. Da ciò consegue che la prescrizione del diritto in questione decorre dalla chiusura del conto rimanendo a tal fine irrilevante la previsione normativa contenuta nell' art. 2 quinquies del decreto legge n°225 del 2010, a norma del quale : " in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l' articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dalla annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell' annotazione stessa"