l Tribunale di Parma, ponendosi in linea di continuità con il noto arresto n. 350 del 2013 della Corte di Cassazione, ritiene che gli interessi di mora vadano computati nel TEG al fine di valutare il superamento del tasso soglia tutte le volte in cui il contratto di mutuo preveda che in caso di ritardo nei pagamenti gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi. .si intendono usurari g