Gli interessi moratori sono comunque assoggettati alla normativa antiusura e dunque al tasso-soglia trimestralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (se non altro per scongiurarne una utilizzazione strumentale), come attestato, oltre che dalla Banca d'Italia, anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 5286 del 2000 e n. 14899 del 2000; Cass., n. 5324 del 2003; Cass., n. 350 del 2013 e Cass., n. 602 del 2013 e n. 603 del 2013; v. anche Corte Cost., n. 29 del 2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura), pur non mancando voci (minoritarie) dissonanti (cfr. Trib. Roma 7 maggio 2015; Trib. Rimini 6 febbraio 2015; Trib. Vibo Valentia 22 luglio 2015). Peraltro, autorevole dottrina tende ad escluderli dal calcolo del TEG laddove non concretamente applicati al finanziamento, trattandosi, propriamente, di oneri (non di fisiologia, ma) eventuali. In quanto tali (come qualunque altro onere eventuale), per sé gli interessi di mora, e pure le penali una tantum, non dovrebbero contare sempre e comunque (così Dolmetta).