I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito, con la Sentenza in oggetto, che la banca, in sede di contestazione della pattuizione degli interessi ultralegali, è tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente oggetto di analisi, anche se vengano superati i dieci anni di durata del medesimo. Il Caso di Specie: Secondo i giudici della Corte, infatti, deve concludersi per la manifesta infondatezza della proposta eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 2220 cod. civ., correlato all’art. 50 TU n. 385 del 1993, dovendosi ribadire la radicale diversità tra le esigenze probatorie (di natura sommaria, o fondate sulla fede privilegiata attribuita ad alcuni documenti unilateralmente provenienti dal creditore) della fase monitoria da quelle del giudizio a cognizione piena, ove occorre dimostrare l’esistenza e l’entità del proprio credito mediante la puntuale applicazione dell’art. 2697 c.c. Infatti la produzione degli estratti conto relativi ad un arco temporale più breve selezionato arbitrariamente dalla banca, deve ritenersi in toto inidonea ad assolvere l’onus probandi posto a carico della stessa. In pratica, la banca non può difendersi sostenendo che la previsione di un arco temporale lungo per la conservazione dei documenti, i “famosi” dieci anni, vada interpretata come una limitazione dell’onere posto a carico della banca stessa di dimostrare il credito. La decisione della Corte di Cassazione: Pertanto i Giudici Ermellini, richiamando l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 21095/2004, hanno concluso stabilendo che la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto, anche oltre il decennio, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito quando le contestazioni del debitore riguardano l’intera durata del rapporto.