GIURISPRUDENZA CASSAZIONE CIVILE Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2012, n. 23208 MUTUO - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Il senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362 c.c., deve essere desunto da tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale presa in considerazione, tenendo conto di ogni sua parte e di ogni sua parola che la compone e non già di una parte soltanto. Di talchè, ogni clausola che formi un contratto, prima ancora di essere posta in correlazione letterale e logica con le altre, deve essere letta e valutata nella sua interezza. La clausola del contratto di mutuo, che obblighi il mutuatario a rimborsare al mutuante le imposte afferenti agli interessi convenuti, sì da garantire un determinato ammontare netto degli interessi medesimi, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né per violazione del principio secondo cui tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, come sancito dall'art. 53 Cost. Ciò in quanto tale clausola non implica che l'imposta afferente ad un reddito venga corrisposta al fisco da un soggetto diverso dal suo percettore, configurandosi una mera traslazione convenzionale del carico di imposta che, in generale, è ammissibile in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.