Mutuo: accollo del creditore libera debitore solo se è espresso nel contratto
Tribunale di Monza, Sezione Terza, sentenza del 30 novembre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Una società conclude un contratto di mutuo fondiario con un istituto di credito. Successivamente, un privato acquista dalla società un immobile gravato da ipoteca a garanzia del mutuo, e si accolla una quota dello stesso. Successivamente, la banca ha intimato il pagamento della differenza tra quanto ottenuto dall'acquirente dell'immobile, e quanto originariamente dovuto dalla società. Il Tribunale ha ritenuto che l’accollo del mutuo da parte dell’acquirente non sia stato liberatorio a favore della società. In effetti, ai sensi dell'articolo 1273 del Codice Civile, l’adesione del creditore all'accollo implica la liberazione del debitore originario solo se ciò è espressamente previsto nella stipulazione del contratto o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. E nel caso di specie ciò non era avvenuto. Risultato: il mutuatario resta obbligato in solido con il terzo e l’accollo deve intendersi cumulativo.
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