L’anatocismo bancario dopo la legge di stabilita’ del 2014.
Stop all'anatocismo da Gennaio 2014
Avv. Giuseppe Giglio
di Lucca, LU
Letto 478 volte dal 23/04/2014
Stop all’anatocismo bancario. A partire dal 1° Gennaio 2014, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, il legislatore ha messo la parola fine alla capitalizzazione degli interessi sugli interessi scaduti. Tale intervento si è reso necessario per tentare di dirimere definitivamente il contrasto tra banche e correntisti che non è stato risolto nemmeno dalla Suprema Corte di Cassazione, intervenuta in materia di anatocismo, con due Sentenze pronunciate a Sezioni Unite (n. 21095/2004 e 24418/2010) favorevoli ai correntisti, ma a seguito delle quali nulla è cambiato nella prassi. Ebbene la Legge di Stabilità 2014 ha modificato direttamente l’art. 120 comma 2 del T.U.B. sancendo che “il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Pertanto le banche non potranno, a partire dalla chiusura dei conti scalari del primo trimestre 2014, applicare la capitalizzazione degli interessi e degli oneri accessori (commissione sull’affidamento, CIV, etc) come se non fosse cambiato nulla nel contesto normativo. Dovranno invece creare un modello di conto scalare dove la liquidazione degli interessi attivi e passivi, nonché degli ulteriori oneri accessori, vengano collocati a parte senza che contribuiscano ad alcun tipo di capitalizzazione. Pertanto possiamo concludere affermando che il 2014 dovrà essere gioco forza un anno di svolta anche per il sistema bancario, evitando di continuare ad incidere pesantemente su molte, troppe, posizioni debitorie già gravate da diversi anni di crisi.
Tale intervento si è reso necessario per tentare di dirimere definitivamente il contrasto tra banche e correntisti che non è stato risolto nemmeno dalla Suprema Corte di Cassazione, intervenuta in materia di anatocismo, con due Sentenze pronunciate a Sezioni Unite (n. 21095/2004 e 24418/2010) favorevoli ai correntisti, ma a seguito delle quali nulla è cambiato nella prassi.
Ebbene la Legge di Stabilità 2014 ha modificato direttamente l’art. 120 comma 2 del T.U.B. sancendo che “il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Pertanto le banche non potranno, a partire dalla chiusura dei conti scalari del primo trimestre 2014, applicare la capitalizzazione degli interessi e degli oneri accessori (commissione sull’affidamento, CIV, etc) come se non fosse cambiato nulla nel contesto normativo.
Dovranno invece creare un modello di conto scalare dove la liquidazione degli interessi attivi e passivi, nonché degli ulteriori oneri accessori, vengano collocati a parte senza che contribuiscano ad alcun tipo di capitalizzazione.
Pertanto possiamo concludere affermando che il 2014 dovrà essere gioco forza un anno di svolta anche per il sistema bancario, evitando di continuare ad incidere pesantemente su molte, troppe, posizioni debitorie già gravate da diversi anni di crisi.
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