Qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest’ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia. La Cassazione, esplicitamente, per la prima volta afferma che il divieto di stipulare interessi di qualsiasi tipo usurari comporta l’azzeramento degli stessi ex art. 1815 comma 2 c.c.