Il Giudice di Pace di Domodossola conferma l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 350/2013 in relazione al metodo di calcolo dell’Usura, andando a ribadire che anche gli interessi di mora previsti nel contratto di mutuo o di finanziamento, indipendentemente dall’effettiva applicazione, devono essere sommati alle altre voci previste dalla legge per verificare il superamento del tasso soglia. Il contenzioso tra correntisti e mutuatari e banche si arricchisce, così, di una nuova pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Domodossola, che riprende e accoglie totalmente l’orientamento sinora maturato dalla Corte di Cassazione ed espresso chiaramente con la già citata sentenza 350/2013. Nella specie la decisione in commento trae origine da una citazione in giudizio perpretata da un privato che aveva concluso con un Istituto di credito un contratto di mutuo per una cifra rilevante. Secondo il mutuatario il tasso di interesse pattuito doveva considerarsi usurario giacché sommando agli interessi corrispettivi anche il tasso previsto per quelli moratori si sarebbe verificato uno sforamento del tasso soglia previsto nel trimestre di riferimento. Per questo motivo egli aveva chiesto al Giudice di Pace di prendere atto della nullità della pattuizione relativa agli interessi e di applicare la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. per il quale, nell’ipotesi in cui il tasso convenuto sia usurario, non sono dovuti interessi ed il mutuo diviene pertanto gratuito. L’Attore tuttavia si limitava a richiedere la ripetizione degli interessi relativi ad una sola rata per la somma di Euro 206; ecco perché si è rivolto al GdP. La Banca si era difesa sostenendo che, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, non si doveva considerare il dato risultante dall’accorpamento tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori stante la loro differente funzione all’interno del sinallagma. Ebbene il Giudice, ritenutosi competente per valore, ha quindi affrontato il tema, sempre controverso, della cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi al fine di stabilire se e in che termini si sia verificato uno sforamento del tasso soglia. Nel caso di specie (come peraltro avviene nella quasi totalità dei casi analoghi considerati in sede di merito) il contratto di mutuo prevedeva interessi moratori al tasso del 3,50% ed un TAEG che portava a considerare un interesse del 2,247%, fattori questi che, sommati, avrebbero portato ad un interesse cumulativo del 5,747%, di molto superiore al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto (pari al 4,185%). Il Giudice di Pace pertanto ha deciso, a mio avviso correttamente, la causa riportandosi al precedente di legittimità rappresentato dalla sentenza 350/2013 nonché all’altrettanto nota sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2002 trattandole come un unico complesso giurisprudenziale uniforme e concludendo per l’ammissibilità del cumulo tra interessi moratori e corrispettivi ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di usurarietà. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Orbene, per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso di superamento del tasso soglia d’usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi.