Interessi di mora e tasso soglia: giudice di pace conferma orientamento della sentenza 350/2013 della cassazione.
giudice di pace di domodossola, sentenza del 02/05/2014 n.88
Avv. Giuseppe Giglio
di Lucca, LU
Letto 664 volte dal 29/05/2014
Il Giudice di Pace di Domodossola conferma l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 350/2013 in relazione al metodo di calcolo dell’Usura, andando a ribadire che anche gli interessi di mora previsti nel contratto di mutuo o di finanziamento, indipendentemente dall’effettiva applicazione, devono essere sommati alle altre voci previste dalla legge per verificare il superamento del tasso soglia. Il contenzioso tra correntisti e mutuatari e banche si arricchisce, così, di una nuova pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Domodossola, che riprende e accoglie totalmente l’orientamento sinora maturato dalla Corte di Cassazione ed espresso chiaramente con la già citata sentenza 350/2013. Nella specie la decisione in commento trae origine da una citazione in giudizio perpretata da un privato che aveva concluso con un Istituto di credito un contratto di mutuo per una cifra rilevante. Secondo il mutuatario il tasso di interesse pattuito doveva considerarsi usurario giacché sommando agli interessi corrispettivi anche il tasso previsto per quelli moratori si sarebbe verificato uno sforamento del tasso soglia previsto nel trimestre di riferimento. Per questo motivo egli aveva chiesto al Giudice di Pace di prendere atto della nullità della pattuizione relativa agli interessi e di applicare la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. per il quale, nell’ipotesi in cui il tasso convenuto sia usurario, non sono dovuti interessi ed il mutuo diviene pertanto gratuito. L’Attore tuttavia si limitava a richiedere la ripetizione degli interessi relativi ad una sola rata per la somma di Euro 206; ecco perché si è rivolto al GdP. La Banca si era difesa sostenendo che, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, non si doveva considerare il dato risultante dall’accorpamento tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori stante la loro differente funzione all’interno del sinallagma. Ebbene il Giudice, ritenutosi competente per valore, ha quindi affrontato il tema, sempre controverso, della cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi al fine di stabilire se e in che termini si sia verificato uno sforamento del tasso soglia. Nel caso di specie (come peraltro avviene nella quasi totalità dei casi analoghi considerati in sede di merito) il contratto di mutuo prevedeva interessi moratori al tasso del 3,50% ed un TAEG che portava a considerare un interesse del 2,247%, fattori questi che, sommati, avrebbero portato ad un interesse cumulativo del 5,747%, di molto superiore al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto (pari al 4,185%). Il Giudice di Pace pertanto ha deciso, a mio avviso correttamente, la causa riportandosi al precedente di legittimità rappresentato dalla sentenza 350/2013 nonché all’altrettanto nota sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2002 trattandole come un unico complesso giurisprudenziale uniforme e concludendo per l’ammissibilità del cumulo tra interessi moratori e corrispettivi ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di usurarietà. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Orbene, per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso di superamento del tasso soglia d’usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi.
Sentenza 2 maggio 2014, n. 88
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI DOMODOSSOLA
IL GIUDICE DI PACE
Avv. CARLO CRAPANZANO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 166/2013 R.G. promossa da F. D., nato a B. (CH) il ***** e M. A., nata a D. il *****, entrambi residenti a D., Via *****, ivi elettivamente domiciliati in Via Marconi 44 presso il loro procuratore avv. D. Capristo per mandato in calce all’atto introduttivo
ATTORI
CONTRO
BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Londra e sede secondaria a Milano, Via della Moscova 18, elettivamente domiciliata a Verbania, Via Caravaggio 42/a presso l’avv. V. La Monaca che la difende unitamente all’avv. M. Rizzo del foro di Milano per mandato in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla convenuta, gli attori chiedevano il pagamento della somma di € 261,01. All’udienza del 07.10.2013 la causa veniva rinviata al 02.12.2013 dove il giudice si riservava. Sciolta la riserva, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 03.03.2014, con termini intermedi per scritti difensivi e la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori stipulavano in data 20.04.2011 un mutuo ipotecario con la convenuta per la somma di € 270.000,00 per la durata di 35 anni, pagabili con 420 rate mensili.
Gli attori lamentano che dal calcolo degli interessi pattuiti risulterebbe, aggiungendo il tasso di mora indicato in caso di mancato pagamento della rata, il superamento del tasso-soglia fino a considerare l’interesse usurario.
Gli attori quindi hanno chiesto in domanda la ripetizione della somma di € 261,01 pari agli interessi del mese di maggio 2013.
Parte convenuta eccepisce l’incompetenza per valore del giudice di pace nella considerazione che la valutazione della clausola che prevede l’aggiunta del tasso di mora agli interessi pattuiti, porterebbe il giudice a valutare l’intero contratto di mutuo così eccedendo la sua competenza per valore.
In via preliminare
Va rigettata l’eccezione di incompetenza per valore del giudice adito.
Invero, in forza di principio generale, la competenza per valore della domanda è data dal petitum e solo da questo. Gli attori non hanno chiesto la nullità della clausola contrattuale né la nullità del contratto di mutuo, ma hanno chiesto la ripetizione di una somma che, dal loro punto di vista, non era dovuta.
Ed infatti il presente procedimento non verte assolutamente sulla nullità della singola clausola o del contratto di mutuo nel quale è contenuta, per cui correttamente la competenza sarebbe quella del Tribunale, ma verte esclusivamente sulla legittimità della pretesa, da parte della convenuta, di avanzare un credito di € 261,01 in relazione alla rata del mese di maggio 2013. Per fare ciò, il giudice dovrà limitarsi ad applicare le regole generali sull’interpretazione del contratto o della singola clausola, in relazione alla volontà delle parti e a tutti gli altri elementi oggettivi utili e specificatamente previsti dalla legge come criteri interpretativi, e soprattutto ciò verrà fatto in relazione a norme e regolamenti. Il presente procedimento sarà deciso come prevede la legge con un’attività ermeneutica che porterà ad accogliere o rigettare la pretesa attorea, ma sempre e solo nei limiti del petitum richiesto. L’eccezione quindi è infondata.
Nel merito
La norma base alla quale fare riferimento è l’art. 2 della Legge 07.03.1996, n. 108 che riguarda il cosiddetto tasso-soglia: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali”.
Si noti bene, però, che pochi giorni dopo la stipulazione del mutuo ipotecario del 20.04.2011 tra le parti, il Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 (entrato in vigore il giorno dopo e convertito con Legge 12.07.2011, n. 106) ha previsto che il tasso medio deve essere aumentato di un quarto e non più della metà e allo stesso si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, in relazione al tasso effettivo globale medio.
Cioè, e per essere più chiari, già alla prima scadenza della rata di mutuo del 21.05.2011, una norma di legge imperativa, dunque, aveva ridisegnato il calcolo da effettuare. Deve precisarsi, inoltre, che la stipulazione del contratto è avvenuta sotto la vigenza del Decreto Ministeriale del 29.03.2011 (in Gazzetta Ufficiale il 30.03.2011) che ha previsto un tasso medio su base annua per i mutui ipotecari a tasso variabile (come è quello stipulato dalle parti) di 2,79% aumentato di un quarto dopo il D.L. 70/2011 e quindi di 3,487 % e non di 4,185 % come asseriscono entrambe le parti (che hanno applicato invece l’aumento della metà e non hanno tenuto conto della variazione legislativa intervenuta in favore del consumatore tra la stipulazione del contratto di mutuo – 21.04.2011 - e la prima rata in scadenza – 21.05.2011 -).
Per meglio comprendere il complesso calcolo che è necessario effettuare nell’interpretazione della clausola del contratto di mutuo che si occupa di interessi, valgano alcune brevi considerazioni.
Nel contratto di mutuo normalmente viene previsto l’indicatore sintetico di costo (ISC), conosciuto comunemente anche come tasso annuale effettivo globale (TAEG). Esso è un tasso virtuale che ricomprende: gli interessi; le spese di apertura della pratica di credito; le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese per le assicurazioni imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore; il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; le altre spese contemplate dal contratto.
Nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti, il TAEG è indicato nella percentuale del 2,247% (art. 4 del contratto di mutuo).
Secondo la convenuta, nel calcolo del TAEG vanno ricomprese le voci su indicate, ma non va affatto ricompreso l’eventuale calcolo dell’interesse di mora in caso di inadempimento del pagamento della rata (previsto dall’art. 5 del contratto di mutuo).
Gli interessi di mora previsti in contratto risultano dalla media mensile del tasso euribor 3 mesi divisore 360 maggiorata del 3,50% su base annua (art. 5.5 del contratto di mutuo).
Sommando quindi la percentuale del TAEG (2,247%) con la percentuale del tasso di mora (3,50%) secondo gli attori, il tasso così ottenuto di 5,747% è superiore al tasso di 4,185% indicato dal D.M. 29.03.2011 (la percentuale di 4,185% è ottenuta calcolando la percentuale di 2,79% aumentato della metà di cui al D.M.).
Come già detto sopra, tra la stipulazione del mutuo e la scadenza della prima rata, è intervenuta la modifica legislativa di cui al Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 che ridefinisce il calcolo del tasso medio aumentandolo di un quarto e non della metà (se si effettuasse il calcolo con la modifica legislativa, avremmo la percentuale di 2,79% aumentata di un quarto e cioè 3,487% con la conseguenza che sarebbe ancora più alta la percentuale di differenza sul tasso di 5,747%. Infatti 5,747-3,487= 2,26% rispetto a 5,747-4,185= 1,562% come previsto nel contratto di mutuo).
Il vero nodo da sciogliere, però, riguarda l’aspetto fondamentale se il tasso sugli interessi di mora rientra o meno nel computo del TAEG o quanto meno se il tasso di mora debba sommarsi al TAEG per valutare se l’interesse calcolato corrisponda o meno a quello previsto dalla legge e se conseguentemente l’interpretazione della clausola sugli interessi debba o meno essere fatta considerando l’interesse di mora come sommato al TAEG e se si supera o meno il tasso-soglia di cui all’art. 2 della Legge 108/1996.
Sul punto innanzitutto si è già pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 25.02.2002, n. 29 dove si legge, tra l’altro che “…il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, è comunque comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della questione è assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.
In ultimo, con la nota sentenza 9 gennaio 2013, n. 350, la Corte di Cassazione ha pienamente confermato che gli interessi di mora devono essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione del superamento o meno del tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996 (si era già espressa in tal senso Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899).
Dunque, nell’applicare i tassi relativi al contratto di mutuo tra le parti, non può che ermeneuticamente trovare applicazione la vigente normativa anche e soprattutto a seguito della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che la riguarda.
Tra l’altro, a onor del vero, gli artt. 4.7 e 5.6 del contratto di mutuo fanno espresso riferimento all’ipotesi che il tasso calcolato debba essere applicato in base alla vigente normativa, nel caso sia difforme da quello previsto in contratto.
E nell’interpretare tali articoli 4.7 e 5.6 dovrà applicarsi sia la normativa vigente (Legge 108/1996) sia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte costituzionale 25.02.2002, n. 29; Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899; Cass. 9 gennaio 2013, n. 350).
Dunque, la domanda degli attori è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Accoglie la domanda degli attori e conseguentemente
Condanna BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Londra e sede secondaria a Milano, Via della Moscova 18 al pagamento della somma complessiva di € 261,01 oltre interessi legali al soddisfo, percepita dalla stessa sulla rata del mese di maggio 2013 nel contratto di mutuo ipotecario tra le parti.
Condanna BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Londra e sede secondaria a Milano, Via della Moscova 18 al pagamento delle spese e onorari di causa per la somma complessiva di € 300,00 oltre iva e cpa come per legge.
Domodossola, 02.05.2014.
Il Giudice di Pace Avv. Carlo CRAPANZANO
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