I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito, con la Sentenza in oggetto, che è sempre nulla la pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto determinata facendo riferimento alle condizioni generalmente applicate su piazza nel periodo, indipendentemente dal momento in cui tale pattuizione è stata stipulata. Il Caso di Specie: Il contenzioso in parola vedeva il correntista impugnare il proprio saldo debitore di conto corrente per vari motivi di diritto tra i quali la determinazione della CMS facendo riferimento all’uso piazza. Il Tribunale adito respingeva le richieste attoree ritenendo il rinvio all’uso piazza corretto per la determinazione della CMS. Decisione questa che veniva confermata anche in sede di Appello, costringendo, quindi il correntista, a ricorrere alla Suprema Corte. La decisione della Corte di Cassazione: Decisione ribaltata dalla Suprema Corte di Cassazione adita. I Giudici Ermellini hanno, infatti, sottolineato l’erroneità della sentenza d’Appello, nella parte in cui ha ritenuto legittima l’applicazione dell’uso piazza per la determinazione della CMS, riportandosi, quindi, all’orientamento costante della Giurisprudenza sul punto, secondo la quale prima dell’entrata in vigore della L. 154/1992 il rinvio all’uso piazza rendeva nulla l’eventuale pattuizione per indeterminatezza, e dopo la L 154/1992 i contratti devono indicare il tasso d’interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati e le clausole di rinvio all’uso piazza sono nulle e si considerano non apposte. Pertanto in tali casi, per la determinazione della Commissione di Massimo Scoperto, si utilizzeranno gli altri prezzi e condizioni resi pubblici come previsto dall’art. 5 lett. b della L. 154/1992.