La recentissima sentenza 22.6.2016 n. 12965 della prima Sezione della Cassazione (Cons. Est. Dr. Massimo Ferro) ha chiarito che la CMS addebitata fino al 31.12.2009 non può essere presa in considerazione tout court ai fini della valutazione di compatibilità del TEG con i tassi soglia antiusura. In un successivo passaggio motivazionale di non semplice lettura sembrerebbe però avere anche stabilito che pure la CMS addebitata in epoca antecedente il 31.12.2009 possa essere eccezionalmente valutata ai fini dell’usura al preciso verificarsi di determinati presupposti.