Banche capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito,
Tribunale Civile Sentenza 22.03.08, n.873 Tribunale di Palermo: vessatorietà delle clausole di contratto bancario - collaborazione con clienti -
Dott. Carlo Chiarelli
di Palermo, PA
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Vessatorietà della clausola con la quale la Banca Di Palermo S.p.A. applica, ai rapporti di conto corrente bancario intercorrenti con i clienti-consumatori, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, ordina alla Banca di Palermo S.p.A. di astenersi dal respingere le istanze avanzate da titolari di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione trimestrale al 30.6.2000
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la vessatorietà della clausola con la quale la Banca Di Palermo S.p.A. applica, ai rapporti di conto corrente bancario intercorrenti con i clienti-consumatori, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, e ciò sino al 30.6.2000;
b) ordina alla Banca di Palermo S.p.A. di astenersi dal respingere le istanze avanzate da titolari di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione trimestrale al 30.6.2000 ovvero quelle dirette alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della applicata capitalizzazione trimestrale a debito sino a detta data, esclusivamente in ragione della piena validità ed efficacia della menzionata clausola e qualora non abbia alcuna [diversa] eccezione, inerente il singolo rapporto di conto corrente bancario, opponibile al cliente-consumatore;
c) dispone la pubblicazione di un breve estratto della presente sentenza (contenente la indicazione degli estremi della controversia, dell’ organo giudicante, delle parti e del dispositivo) per una sola volta sui quotidiani “Il Corriere della Sera” ed “Il Giornale di Sicilia” a cura e spese della banca convenuta, con formato di dimensioni non inferiori a cm. 20 X cm. 30;
d) dispone, ai sensi dell’ art. 140 co. 7 D.L.vo 6 Settembre 2005 n. 206, in ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente sentenza, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, il pagamento da parte della Banca di Palermo S.p.A. di una somma pari ad € 516,00 per ogni giorno di ritardo;
e) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell’ Adiconsum in euro 6.266,00 oltre iva e cpa e rimborso per spese generali ai sensi della vigente TF.
Cosi deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale in data 26 Ottobre 2007
Il Presidente est.
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