E' risarcibile l'obbligazione della Repubblica Argentina c.d. tango bond
Tribunale di Roma, sezion e III, sentenza del 15.06.2010 n. 4442
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
Letto 1267 volte dal 08/03/2012
in tema di risarcimento del danno l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso ( primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo cornrna della medesima norma) riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il sólo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, si rileva che solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione In senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 c.p.c., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto La propria responsabilità, il Giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della concausa di danno ( cfr. Cass. nr. 1684/ 1999). CIÒ posto, osserva il Collegio che l'omessa informazione del rischio specifico dell'emittente assorbe integralmente l'efficienza causale del danno patrimoniale determinatosi irreversibilmente alla data del default della Repubblica Argentina, non essendo stato in alcun modo dimostrato dalla Banca che l'attrice fosse venuta, a conoscenza nel periodo successivo alla data dell'ordine ed anteriore al default, avendolo appreso da altre fonti (circular affering, prospetti informativi concernenti altre emissioni,ecc.), dell'elevato rischio di insolvenza dello Stato estero: in difetto di tale prova la mancata presentazione di reclami o rimostranze - dopo la conclusione del contratto- in ordine all'incompleta informazione fornita dall'intermediario costituisce, peraltro, circostanza di fatto equivoca ed inidonea a dimostrare la tacita volontà dell'attrice dì accettare ex post i rischi speciali che caratterizzavano i predetti titoli obbligazionari
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seziona III° Civile
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.ssa Elena Raganelli Presidente
dott.ssa Raffaella Tronci Giudice
dott.ssa Antonella Dell'Orfano Giudice Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
promossa da
…., elettivamente dom.ta in Roma, presso lo studio degli Avv.ti prof. Piero Lorusso e Laura Totino, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione
-ATTRICE-
contro
INTESA SANPAOLO S.p.A., in persona del Legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Stefano D'Ercole, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta
-CONVENUTA-
OGGETTO: intermediazione mobiliare
Conclusioni
All'udienza di discussione del 9.6.2010 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.
Svolgimento de! processo
Per lo svolgimento del processo ci si riporta, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del decreto
Motivi della decisione
Con la citazione introduttiva parte attrice conveniva in giudizio la Banca intesa SanPaolo S.p.A. (di seguito anche semplicemente la Banca) per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Dichiarare la nullità e/o annultabilità dell'ordine di compravendita dette obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina 98/10 cod. isin XS0089277825 Valore nominale 19.035 euro allocate nei Dossier Titoli a custodia ed amministrazione n. 09687/00001085798/0000 dell'Agenzia 15 di Roma alla via S. Jacini 82-84 del Banco di Napoli, poi San Paolo imi poi intesa San Paolo avendo violato la Banca durante la conversazione in portafoglio e la vendita, le disposizioni normative poste a tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari e finanziari; dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ordine di compravendita delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina 98/10 cod. sin X50089277825 Valore nominale 19.035 euro allocate nel Dossier Titoli a custodia ed amministrazione n. 09687/00001085798/0000 dell'Agenzia 15 di Roma alta via S. Jacini 82-84 del Banco di Napoli, poi San Paolo imi e, per l'effetto pronunciare ordinanza immediatamente esecutiva di condanna della banca convenuta a corrispondere all'attrice la somma di 19.035; dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del contratto di deposito titoli e di tutte te eventuali negoziazioni illegittimamente poste in essere dalla Banca convenuta; dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delta Banca convenuta e, per l'effetto, condannare l'Istituto di credito al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi conseguenti oltre il danno morale, la perdita di chance, la restituzione del diritti di custodia e delle commissioni di negoziazione illegittimamente praticate".
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, contestando in fatto e diritto quanto dedotto ed argomentato dalla controparte, evidenziando la correttezza dell'operato della Banca alla luce delle norme richiamate della stessa attrice, chiedendo dunque il rigetta della domanda; in subordine, chiedeva di ridurre la condanna della Banca in considerazione del concorso di colpa dell'attrice, di quanto già percepito a titolo di cedola annuale dell'attrice, dell'attuale valore dei titoli e comunque di disporre la restituzione dei titoli alta Banca.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da parte convenuta nette note ex art. 10 d.lvo 5/2003 per mancata notifica dell'istanza dì fissazione di udienza di parte attrice (notificata in data 15.1.2009) nel termine di venti giorni, previsto dall'art. 8 d.lvo 5/2003, decorrente dalla data della notifica della comparsa di risposta (effettuata in data 3.1,2009).
Come da consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Triti. Roma decreto 23.5.2005) si osserva infatti che il termine per la notificazione dell'istanza dì fissazione di udienza decorre dal momento della scadenza del termine assegnato alla controparte per la notifica delta propria memoria; atteso che il Limite oltre il quale (a mancata presentazione dell'istanza di fissazione di udienza conduce all'estinzione è quello detta scadenza del termine per il deposito detta memoria di replica alta stessa assegnato, essendo stato dunque concesso a parte attrice termine sino al 15.3.2009 per la notifica dí eventuale replica, risulta allora in ogni caso tempestiva la notifica dell'istanza di fissazione di udienza effettuata in data 15.1.2009.
Ciò posto, nel merito va preliminarmente rilevata la nullità delta querela di falso proposta da parte attrice nell'istanza di fissazione di udienza in relazione alle firme apposte sulla "documentazione prodotta nel fascicolo di parte convenuta" in quanto non proposta né dalla parte personalmente né a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
Con riguardo al disconoscimento, effettuato da parte attrice nell'istanza di fissazione di udienza, dell'autenticità del "contratto ex adverso esibito", occorre inoltre evidenziare che in tema di prova documentate il disconoscimento di un documento, ai sensi dell’art. 2719 (o dell'art. 2712) c.c., che provenga dalla stessa parte, o dal suo dante causa, o da terzi o dalla stessa controparte net giudizio, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata, e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale.
Deve ritenersi pertanto dei tutto generico il disconoscimento effettuato da parte attrice con riferimento at "contratto ex adverso esibito", non essendo stato in alcun modo specificato se ci si riferisse al contratto di conto corrente (cfr. doc. 2 fasc. Banca) o al "contratto quadro di intermediazione finanziaria" (cfr. doc. 3 fasc. Banca).
Ciò posto, nel merito la domanda proposta dall'attrice è infondata e va rigettata per t motivi di cui infra.
In primo luogo non possono trovare accoglimento le domande dí nullità e di annullamento del contratto di acquisto dei titoli (bond Argentina) concluso dall'attrice con la Banca convenuta.
Quanto alla prima domanda, è d'uopo ribadire, come enunciato con chiarezza anche dalle Sezioni Unite delta Suprema Corte (cfr. sent. nr. 26724/2007), che la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo dì risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano netta fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra te parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre Mia risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.
Analogamente è a dire per l'asserita mancata consegna, da parte della Banca, delle "note relative alle operazioni di acquisto eseguite" cosi come prescritto ai sensi dell'art. 61 Reg. Consob crt., dal momento che la mancata adozione di tali formalità df documentazione detti operazione, per loro natura successive alla conclusione dell'ordine,
Con riguardo alla domanda di annullamento del contratto de quo per preteso vizio del consenso nel quale sarebbe incorsa parte attrice il Collegio rileva che merita accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa all'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1442 c.c.
Di conseguenza il diritto di ottenere l'annullamento del contratto risulta prescritto ai sensi dell'art. 1442 c.c.
une in e, lo
Secondo la citata normativa di settore, la Banca è tenuta ad un duplice obbligo informativo, di natura attiva e passiva: sotto il primo profilo, essa ha l'obbligo dì illustrare i rischi dell'operazione; sotto il secondo profilo, essa deve raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta da quel cliente. Inoltre, la Banca ha un obbligo di astenersi dall'operazione, ove inadeguata per quel cliente.
&g. _76993/2008
La normativa di settore va tuttavia letta alla luce dei principi generati di correttezza e buona fede contrattuale, dei quali le regole dettate per il comportamento degli
intermediari finanziari sono una specificazione: pertanto, occorre comunque porre a a
raffronto le modalità di adempimento degli obblighi di cui al TUF ed al Reg. Consob ed i
principi dettati dagli art. 1175 e 1375 c.c.
Perché sia esonerata da responsabilità, la Banca deve quindi provare (art. 23, 6° comma, d. leg. n. 58/1998, espressione della regola generale circa l'inversione dell'onere della prova della condotta diligente, proprio della responsabilità per inadempimento) che, in riferimento a quella specifica operazione, la stessa, conosciute le caratteristiche di quello specifico investitore, forni al cliente ogni informazione in suo possesso (o da procurarsi con l'ordinaria diligenza), accertandosi, a parte la mera sottoscrizione di moduli spesso redatti a caratteri minuscoli e con espressioni di stile, che esse fossero davvero comprese dal. cliente circa il rischio sotteso alla data operazione finanziaria, e consigliò di astenersi dall’operazione ove inadeguata.
L'adempimento degli obblighi normativi stessi non può essere inteso in un senso meramente formalistico, pena II completo svuotamento delle prescrizioni e della tutela dell'investitore: l'assunzione, la comunicazione di informazioni e la conferma di operazione adeguata - per sollevare l'intermediario da responsabilità - devono essere specifiche e non già generiche, risultando solo in tal modo le disposizioni adempiute senza violazione del dovere-di correttezza e buona fede contrattuale, e ciò specie nei confronti della clientela meno consapevole ed essendo tanto più tale interpretazione coerente al carattere fiduciario del rapporto Banca-cliente.
Ciò posto, in attuazione delle succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., il Regolamento CONSOB n. 11522/1998 ha previsto l'obbligo dei soggetti abilitati di "chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio" e di consegnargli "ft documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" (art. 28, 1* comma); il 2' comma stabilisce, altresì, che "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delta specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestirnento".
li successivo art. 29 dispone che "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione" (1° comma ). Se è dunque vero che, a tal fine, "gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati" (2' comma), è anche vero che la non adeguatezza dell'operazione deve essere comunque segnalata dagli intermediari, i quali devono fornire all'investitore chiare informazioni anche dette "ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione" e solo "quatora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione ... possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto" (art. 29, 3' comma). Ciò che può mutare è soltanto il quornodo dell'assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisitone dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché te modalità di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza detta specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all'impiego del denaro In valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore.
Questo essendo il quadro normativa e tenuto conto che, ai sensi del succitato art. 23, 6' comrna, del T.U.F., spetta alla Banca l'onere detta prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, nel caso in esame, come si è già detto, è documentalmente provata (cfr. doc. 3 fasc. Banca) la sottoscrizione da parte dell'attrice, in data 5.5.1992 - prima dell'acquisto dei bond Argentina - del contratto quadro di intermediazione previsto anche dall'art. 23 T.U.F.
In quell'occasione l'istante si avvalse della facoltà di non fornire le informazioni richieste dall'intermediario sulla "(sua) situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento". Contestualmente atta sottoscrizione del contratto-quadro fu inoltre consegnato all'attrice anche il "documento informativo", sul cui contenuto parte attrice non allega omissioni o differenze rispetto a quello previsto dall'art. 28, 1 ° comma, lett. b), dei Regolamento CONSOB: la consegna di tale documento è peraltro finalizzata a rendere ft cliente consapevole della intrinseca rischiosità dell'attività di investimento in strumenti finanziari ma essa non vale, per sé sola, ad assicurare l'assolvimento degli obblighi informativi a carico della Banca, trattandosi dí informativa del tutto generica che
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non garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprie interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto.
!n data 29.8,2000 l'attrice ebbe-dunque ad impartire alla Banca l'ordine dì acquistare obbligazioni Argentina tasso 8,5 % 98/2010 del valore nominale di € 27.000,00 (cfr. doc. 5 Banca).
La Banca ha inteso fornire [a prova dell'esatto adempimento degli obblighi in questione deducendo che l'attrice si era rifiutata di fornire indicazioni in ordine alle proprie condizioni patrimoniali ed ai propri obiettivi di investimento e che tuttavia l'operazione doveva ritenersi adeguata al profilo di rischio del cliente avuto riguardo agli altri titoli posseduti che ne rivelavano la sua esperienza nel settore finanziario.
Tali elementi forniti a sostegno della prova liberatoria appaiono dei tutto insufficienti a ritenere esattamente adempiuti gli obblighi informativi e di segnalazione della inadeguatezza detta operazione.
per ...... non è stato dimostrato il possesso di una particolare conoscenza del mercato e degli strumenti di investimento finanziario o comunque di quei requisiti di particolare professionalità nel settore finanziario richiesti dalla (successiva) direttiva del 21.4.2004/39/CE (ALI. Il) ai fini dell'attenuazione del livello di protezione del risparmiatori e, quindi, degli obblighi informativi in capo agli intermediari;
la circostanza che anteriormente e nel medesimo periodo di tempo net quale fu effettuato l'acquisto dei bond argentini l'attrice detenesse nel proprio portafoglio altri titoli ad alto rendimento (obbligazioni Mexico e bond Argentina tasso 9% - 9712004) dimostra certamente che ella avesse discrete disponibilità patrimoniali ma non giustifica per ciò solo una valutazione del profilo di investimento ed una sua propensione al rischio come altamente speculativi, tenuto conto che all'operatività detta regola, secondo cui in tema di servizi di investimento, la Banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'Investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare te specifiche esigenze dei singolo rapporto, in relazione atte caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Argentina), perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi detta normativa regolamentare dettata dalla Consob (cfr. Cass. nr. 17340/2008);
il rifiuto dell'attrice dì fornire notizie utili per definire il profilo di investimento non si configura come fatto idoneo a giustificare eventuali errori dí valutazione commessi dalla Banca, atteso che, in tale ipotesi, l'intermediario finanziario, nell'eserctzio dell'attività professionale, è tenuto ad attenersi prudenzialmente al profilo virtuale della categoria dell'investitore-risparmiatore.
Anche ipotizzando, peraltro, una propensione al rischio media, si osserva comunque che l'esigenza di colmare asimmetria informativa" tra le parti del rapporto, inerente in particolare al "rischio specifico" di insolvenza dell'emittente (in ciò si risolve infatti la contestazione mossa dall'attrice alta Banca con riferimento alta omessa comunicazione del "rating”), non può ritenersi soddisfatta nel caso specifico, tenuto conto che ai fini della esatta valutazione di tale rischio "è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime.." e che, con specifico riferimento ai titoli di debito, il rischio di insolvenza dell'emittente "si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore'', essendo quindi necessario, al fine di fornire una compiuta informazione, procedere ad un attento confronto con i tassi di interesse corrisposti sul mercato da emittenti generalmente considerati "soticii" ed in particolare con it rendimento offerto dai titoli di
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Stato (cfr. documento generale sui rischi di investimento, Alt. 3 Parte A, paragr. 1.2 ed 1.3, reg. interm.). Pertanto la Banca, avuto riguardo all'Indicato profilo virtuale dell'investitore, avrebbe dovuto informare il proprio cliente non soltanto dei rischi generici connessi all'elevato tasso di rendimento dei titoli ma anche degli ulteriori specifici elementi conoscitivi (andamento dei bilanci e politica economica dello Stato estero emittente, solidità patrimoniale, grado di affidabilità riconosciuto dalle più note agenzie internazionali, rischio di default con conseguente perdita anche del capitate investito) volti ad individuare in modo più approfondito le caratteristiche proprie dell'emittente fornendo così una preventiva e compiuta rappresentazione della peculiare situazione economica-finanziaria dello Stato argentino (anche la previa conoscenza dell'acquisto dei titoli "fuori dei mercati regolamentati" costituisce un elemento indispensabile di valutazione per consentire una corretta scelta del cliente, come risulta chiaramente dall'art. 1 comma 1 lett. a-b del reg. 'mercati" delta Consob n. 11768 del 23.12.1998 che richiede la previa autorizzazione espressa del cliente, autorizzazione che nella specie è mancata).
Non assolve peraltro compiutamente a tale obbligo di informazione la mera consegna del "documento sui rischi generali degli investimenti" (All. 3 Parte A paragr. 1.3, reg. interm,) in quanto, «Come si è già detto, le astratte e generiche avvertenze in esso contenute non esauriscono le altre indispensabili informazioni volte a definire - con riferimento atte concrete circostanze - in modo chiaro e trasparente il concreto "rischia specifico" dello Stato emittente, mediante il confronto della "atta redditività" del bondArgentina con i tassi di interesse offerti sul mercato da altri soggetti emittenti, ovvero altrimenti necessarie a dimensionare l'effettivo rischio dell'investimento sulle concrete caratteristiche (solidità patrimoniale; prospettive di sviluppo economico; accreditamento internazionale) dell'emittente.
Manca quindi la prova di un'attività informativa corretta e piena della convenuta a seguito dell'ordine di investimento ricevuto in base alte predette norme, vigenti al tempo dell'ordine atteso che l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 impone alla Banca di non eseguire te operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente, profilo che non risulta sia stato nuovamente richiesto in occasione dell'ordine in questione.
Le prove testimoniali articolate dalla Banca per dimostrare che in ogni caso vi era stata la comunicazione delle avvertenze medesime non assumono, peraltro, alcun rilievo ai fini delta decisione, non essendo stato dedotto in cosa siano consistite le Informazioni
(nei capitoli di prova per testi del quali è stata richiesta l'ammissione non è precisato il
grado di rischiosità dell'investimento dei titoli bond né le specifiche caratteristiche del
rischi titolo in questione). Deve ribadirsi, infatti, che la Banca, lungi dall'essere un semplice
:dori esecutore degli ordini di acquisto dei cliente, ha t'obbligo di informarlo delle specifiche
Stato caratteristiche dell'operazione (affidabilità dei titoli secondo te agenzie di rating e sua
note eventuale mancanza) e dell'eventuale non adeguatezza delle operazioni.
*aie L'inadempimento delta Banca ha concorso, quindi, in modo determinante alla perdita
oprie del capitate investito che l'attrice avrebbe potuto evitare qualora fosse stata
'tiare adeguatamente informata delle caratteristiche specifiche e, di conseguenza, della non-
enza adeguatezza dell'investimento nel titolo argentino, informazioni tanto più necessarie in
erto quanto le principati agenzie internazionali (Standard & Poor's; Moody's) avevano nel corso
atta del tempo attribuito alte obbligazioni di cui si discute (classificate netta categoria di
dei investimento speculativo) ratings con andamento progressivamente negativo dal maggio
che 1997 fino al novembre 2000.
E' inoltre rilevante considerare il fatto che la Banca era comunque tenuta ad
gna informare il cliente sull'andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto e ciò
eg. non soltanto in base al principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto
sso (artt. 1175 e 1375 c. c.) ma anche in base a specifiche disposizioni normative. L'art. 21,
Da lett. b, del tu.f. [che costituisce norma primaria rispetto at regolamento Consob),
iio nell'imporre agli intermediari di "operare in modo che [i clienti] siano sempre
d- adeguatamente informati", al fine di consentire ad essi di effettuare 'consapevoli scelte
ro di investimento o disinvestimento" (art. 28, 2' comma, del reg. Consob), si riferisce ai
te servizi di investimento indicati art. 1, 5' commna, del t.u.f. senza alcuna distinzione
:o tra te varie tipologie di servizi (tra cui rientrano anche te negoziazioni di strumenti
finanziari per conto proprio e di terzi). Orbene la Banca non ha dato al cliente nessuna
a informazione né prima né dopo l'acquisto; non comunicò infatti all'attrice il crollo del titolo argentino già a partire dal mese di ottobre del 1999, in cui fu declassato da Moody's in categoria B1 (affidabilità "bassa"), e nemmeno il successivo declassamento, dopo il
t marzo 2001, anche di Standard Poor's ed ulteriormente di Moody's (in categoria 82).
Non vi è dunque prova che la Banca si sia comportata nelle vicende in esame con
chiarezza e trasparenza.
L'accertata violazione da parte della Banca delle obbligazioni legali sopra indicate assume, quindi, rilievo nella misura in cui abbia prodotto un danno.
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In tale ordine di concetti, dall'accertato inadempimento della Banca è derivato all'attrice un pregiudizio consistito nel sostanziale azzeramento del valore delle obbligazioni di cui si discute in conseguenza del notorio tracollo finanziario che interessò la Repubblica Argentina nel dicembre 2001.
L'inadempimento della stessa in tali frangenti ha determinato, dunque, la perdita del capitale investito da parte dell'attrice non adeguatamente informata: a causa del notorio tracollo finanziario dello Stato argentino nel dicembre 2001 non solo non le sono stati corrisposti gli interessi maturati ma non le è stato neppure restituito il capitale investito.
Priva di fondamento è l'allegazione della Banca volta ad imputare all'attrice una responsabilità concorsuale nella produzione del danno (art. 1227,.)-avverso-urta responsabilità nell'aggravamento del danno ( art. 1227, 2° co c.c.).
CIÒ posto, osserva il Collegio che l'omessa informazione del rischio specifico dell'emittente assorbe integralmente l'efficienza causale del danno patrimoniale determinatosi irreversibilmente alla data del default della Repubblica Argentina, non essendo stato in alcun modo dimostrato dalla Banca che l'attrice fosse venuta, a conoscenza nel periodo successivo alla data dell'ordine ed anteriore al default, avendolo appreso da altre fonti (circular affering, prospetti informativi concernenti altre emissioni,
ecc.), dell'elevato rischio di insolvenza dello Stato estero: in difetto di tale prova la mancata presentazione di reclami o rimostranze - dopo la conclusione del contratto- in ordine all'incompleta informazione fornita dall'intermediario costituisce, peraltro, circostanza di fatto equivoca ed inidonea a dimostrare la tacita volontà dell'attrice dì accettare ex post i rischi speciali che caratterizzavano i predetti titoli obbligazionari.
Non può, inoltre, neppure ridursi la responsabilità aí sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere l'attrice eliminato o diminuito il danno lamentato, in occasione dell'offerta pubblica dí scambio volontaria ai sensi dell'art. 102 d.lgs. n. 58/1998, avente ad oggetto le obbligazioni in default mediante assegnazione di altre obbligazioni.
Premesso, come si è già detto, che l'eccezione in questione è in senso stretto, riguardando il caso del contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del. danno senza contribuire alla sua causazione, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. n. 12352/Z003, 1-1-672/2003) e che essa- è stata tempestivamente sollevata dalla Banca, non può, tuttavia, imputarsi al cliente nel caso di specie, a titolo di colpa, di non avere aderito alta o.p.s., trattandosi di una scelta niente affatto stigmatizzabile come negligente od Imperita, atteso che essa non avrebbe, di per sé, garantito « rimborso del capitale (te scadenze sono notoriamente assai lontane) e restando lecitamente l'Investitore libero se- ritirare l'Obbligazione, 'la scelta negativa possa essere considerata violare alcma norma di condotta diligente.
Parte attrice non ha contestato (ed è comunque dimostrato per tabulas; cfr. ordine di acquisto dei bond Argentina in oggetto, doc. 5 fasc. parte convenuta) quanto riportato dalla Banca in merito al pagamento, da parte dell'attrice, per l'acquisto del titoli in questione di una somma pari ad C 24.489,00; parimenti è incontestato che l'attrice abbia ricavato, dalla successiva vendita, dei suddetti titoli la somma di € 7.965,30.
debito di natura risarcitoria della Banca è, quindi, pari ad € 16.523,70, dovendo essere detratto dalla somma impiegata per l'acquisto dei suddetti bond Argentina quanto percepito dall'attrice a seguito della loro vendita.
La Banca non ha provato, invece, come era suo onere ex art. 2697 c.c., l'asserito incasso di cedole da parte dell'attrice relative al suddetto investimento; parimenti nessuna detrazione può essere effettuata con riguardo al pretesa controvalore attuale dette obbligazioni, come richiesto dalla Banca, avendo la stessa convenuta dichiarato che
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l'attrice ha venduto i predetti titoli (con conseguente impossibilità di una riduzione del
danno in considerazione del protratto possesso, da parte dell'attrice, sui titoli in
questione, asseritamente conservanti un valore residuo); parimenti non opuò disporsi
, alcuna restituzione dei predetti titoli in favore della Banca, non più e proprietà dell'attrice.
El debito di cui si discute è di valore. La somma impiegata per l'acquisto dei titoli (24.489,00), detratto l'importo dianzf indicato di € 7.965,30, va poi rivalutata in base agli indici Istat del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale danno emergente, dalla data di acquisto dei titoli (29.8.2000; cfr. doc. 5 Banca).
L'art. 122.5 c.c. limita la risarcibilità ai soli danni prevedibili ed il lucro da danno cessante, nelle ipotesi di responsabilità degli Intermediari, consiste nella perdita di altre occasioni cif investimento, che il cliente avrebbe con probabilità effettuato con quel denaro, in mancanza dell'inadempimento della Banca.
Nel caso di specie, si reputa equo liquidare il danno ricevuto, per la mancata
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sulle somme di danaro così complessivamente liquidate sono, inoltre, dovuti interessi determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c. fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in difetto di notula, come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dalla vigente Tariffa, tenendo conto della natura e del valore della controversia (con riferimento alta somma ottenuta da parte attrice per l'individuazione dello scaglione di riferimento), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, compreso rimborso forfetario delle spese generali di cui alla tariffa professionale, credito che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, questultima, ritenere
implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali ( cfr. Cass. n.
8238/2007, 146/2006, 20321/2005, 603/2003).
P.Q.M.
11 Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. R.G. 36993/2008, in contraddittorio fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta le domande di nullità e annullamento del contratto di acquisto dei titoli bond Argentina stipulato in data 29.8.2000;
accoglie la domanda df risarcimento dei danni inerenti l'acquisto dei titoli bond Argentina;
condanna Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legate rappresentante p.t., al pagamento in favore di …… della somma di € 16.523,70, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna La Banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in 1900 , per spese, € 680,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorati, oltre rimborso spese generali, iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1114sezione civile del Tribunale, il giorno 15.6.2010.
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