in tema di risarcimento del danno l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso ( primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo cornrna della medesima norma) riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il sólo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, si rileva che solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione In senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 c.p.c., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto La propria responsabilità, il Giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della concausa di danno ( cfr. Cass. nr. 1684/ 1999). CIÒ posto, osserva il Collegio che l'omessa informazione del rischio specifico dell'emittente assorbe integralmente l'efficienza causale del danno patrimoniale determinatosi irreversibilmente alla data del default della Repubblica Argentina, non essendo stato in alcun modo dimostrato dalla Banca che l'attrice fosse venuta, a conoscenza nel periodo successivo alla data dell'ordine ed anteriore al default, avendolo appreso da altre fonti (circular affering, prospetti informativi concernenti altre emissioni,ecc.), dell'elevato rischio di insolvenza dello Stato estero: in difetto di tale prova la mancata presentazione di reclami o rimostranze - dopo la conclusione del contratto- in ordine all'incompleta informazione fornita dall'intermediario costituisce, peraltro, circostanza di fatto equivoca ed inidonea a dimostrare la tacita volontà dell'attrice dì accettare ex post i rischi speciali che caratterizzavano i predetti titoli obbligazionari