La Cassazione stabilisce che le banche che vendano titoli ai risparmiatori possedendo informazioni riservate in grado di influenzarne il valore sul mercato, anche se tali informazioni siano contenute in un rapporto riservato che è stato loro consegnato dall’Advisor della società, incorrono nella violazione degli articoli 2 e 3 della legge 157/2001 e sono obbligate a risarcire il relativo danno.