Banche condannate per la violazione del divieto di vendere titoli da chi sia in possesso di informazioni riservate in grado di influenzarne il valore di mercato
Corte di Cassazione, Sezione III, n. 15224 del 28 aprile 2014
Avv. Alessandra Parente
di Roma, RM
Letto 203 volte dal 09/04/2015
La Cassazione stabilisce che le banche che vendano titoli ai risparmiatori possedendo informazioni riservate in grado di influenzarne il valore sul mercato, anche se tali informazioni siano contenute in un rapporto riservato che è stato loro consegnato dall’Advisor della società, incorrono nella violazione degli articoli 2 e 3 della legge 157/2001 e sono obbligate a risarcire il relativo danno.
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