Concessioni - Potere di riscatto. Il Consiglio Di Stato, Sez. V, mediante sentenza del 14 giugno 2011 n. 3607 ha respinto un appello promosso da Enel Sole nei confronti di un Comune lombardo per l’annullamento di una sentenza del T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, n. 2618/2010, resa tra le parti e concernente la consegna al comune degli impianti e beni di servizio di illuminazione pubblica in seguito alla scadenza del rapporto di concessione. Per la risoluzione del caso presentato, i Giudici hanno fatto riferimento all'art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, secondo cui il potere di riscatto, che deve essere esercitato con il preavviso di un anno, trova applicazione per le concessioni di servizi già affidati ai privati che vengono a risolversi prima della naturale scadenza contrattuale. Nel caso di specie, l'originaria concessione trentennale degli impianti di pubblica illuminazione, affidata all'appellante senza gara, era scaduta al momento dell'esercizio del riscatto e non poteva considerarsi tacitamente prorogata in base ad una apposita clausola della convenzione, in quanto prima della scadenza risultava entrato in vigore l'art. 6 della L. 24 dicembre 1993 n. 537. Tale articolo ha introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, con la previsione - inserita in sede di successive modifiche - della nullità dei contratti stipulati in violazione del predetto divieto. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione è stato ritenuto che non potessero sopravvivere le clausole di rinnovo tacito di contratti o convenzioni, potendo al massimo porsi la questione della possibilità di procedere - in base a clausole espresse - al rinnovo con provvedimento esplicito (Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 11 maggio 2004, n. 2961). Oltre tali considerazioni, la Corte ha osservato anche che l'esercizio del riscatto non è in alcun modo subordinato al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo, dovendosi altrimenti giungere alla irragionevole conclusione che la parte privata avrebbe la possibilità di impedire in fatto il riscatto non accordandosi con l'amministrazione. Pertanto, in merito alla indizione di una procedura per il successivo affidamento del servizio ed alla luce di quanto sinora esposto, appare ovvio che il riscatto e l'effettiva consegna degli impianti non può che precedere la gara, essendo tecnicamente difficile, se non impossibile, immaginare l'indizione di una gara contestualmente al provvedimento di riscatto, senza avere assoluta certezza sui tempi di esecuzione del provvedimento, sulla consistenza dei beni e, quindi, su elementi fondamentali su cui debbono essere calibrati e redatti gli atti della gara da bandire.