In base a tale provvedimento giurisprudenziale, difatti, un Gruppo costituito su Facebook può tranquillamente configurarsi come segno distintivo atipico, con funzione di identificazione e distinzione dell'imprenditore, utilizzabile con finalità pubblicitarie e promozionali. Di conseguenza qualora chi non ne abbia il diritto utilizzi la denominazione e quindi il “marchio” del gruppo come emblema e segno di riconoscimento può essere considerato responsabile di manifestazione di concorrenza confusoria ex art. 2598, n.1, c.c. e contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 C.p.i.