In tema di gare pubbliche, per quanto riguarda la valutazione prognostica in ordine alla spettanza del bene della vita oggetto della procedura di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso , detta valutazione è di segno positivo, ove la documentazione depositata in giudizio, evidenzi con assoluta certezza, come l'offerta presentata dalricorrente fosse la più vantaggiosa per l'amministrazione e che sarebbe stata destinata a conseguire l'aggiudicazione della procedura , ove non fosse stata applicata la disciplina in materia di esclusione automatica delle offerte anomale. Il risarcimento del danno emergente è subordinato alla prova della sussistenza di esborsi o perdite patrimoniali; in mancanza di detta prova la sussistenza di detta posta risarcitoria non può costituire oggetto di valutazione equitativa. La valutazione del c.d. lucro cessante può costituire oggetto di valutazione presuntiva e probabilistica, da quantificarsi nell'oramai tradizionale misura del 10% delle offerte presentate dal ricorrente nella procedura. Deve altresì essere riconosciuta la spettanza dell'ulteriore posta costituita dal c.d. danno curriculare determinato dall'impossibilità di indicare l'incarico nel proprio curriculum , al fine di ottenere ulteriori incarichi professionali; la liquidazione di detta posta può essere effettuata utilizzando il criterio utilizzato in giurisprudenza e costituito dalla concessione al ricorrente di una somma ulteriore , equitativamente determinata nel 3% delle offerte presentate nella procedura.