Atteso che l'incompetenza territoriale del giudice dell'opposizione quale giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. determina la necessaria declaratoria di nullità o comunque la revoca del decreto opposto non si ritiene possibile procedere alla declaratoria di incompetenza di questo giudice con ordinanza ai sensi degli artt. 38 ss c.p.c., dovendosi invece adottare con sentenza la pronunzia di revoca del decreto ingiuntivo opposto.