Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 4 maggio 2011 n. 2662, ha respinto un appello promosso da un I.A.C.P. molisano nei confronti di una società di costruzioni, concernente l’esclusione di quest’ultima da una gara pubblica per la costruzione di due fabbricati per alloggi di edilizia residenziale, poiché la stessa aveva incorporato una società era stata esclusa da una precedente gara a causa del difetto del requisito di cui all’art. 75, lett. e), d.P.R. n. 554 del 1999 (regolarità contributiva). A conferma di quanto stabilito in primo grado dal TAR Molise, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l’esclusione, dalla gara di appalto in questione, della società incorporante, poiché da tale procedimento societario risultava che la fusione per incorporazione abbia effettivamente comportato l’estinzione del soggetto incorporato e l’assorbimento di esso in un soggetto preesistente, senza continuità con il soggetto estinto. La questione relativa alla trasmissibilità o meno delle violazioni cause di esclusione di cui all’art. 75 d.P.R. n. 554 del 1999 (v. ora l’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006), da un soggetto all’altro, per effetto di vicende societarie quali la trasformazione, fusione, incorporazione, va risolta, al di là della forma societaria adottata, verificando se l’impresa che si esprime dietro di essa e, dunque, se la vicenda societaria comporti l’estinzione ovvero la continuità del soggetto privo dei requisiti morali. Più precisamente, se la vicenda societaria è tale per cui in concreto risulti la sostanziale identità del soggetto originario e di quello successivo, è evidente che il nuovo soggetto incorre nel difetto di requisiti morali del precedente, perché la novità soggettiva è solo formale, essendovi nella sostanza identità; se invece vi è una fusione per incorporazione, con estinzione del soggetto privo dei requisiti morali, e assorbimento di esso in un soggetto preesistente, senza continuità con il soggetto estinto, non si può ritenere che il soggetto incorporante erediti il difetto di requisiti di ordine morale. Nel caso de quo a diversa ed opposta conclusione (a sostegno della tesi, dunque, della I.A.C.P. appellante) si sarebbe potuto pervenire solo provando che la società incorporata abbia continuato ad esistere, senza soluzione di continuità, sotto la forma giuridica della società incorporante (ad es. perché vi è identità dei proprietari delle azioni, del controllo societario o degli amministratori e direttori tecnici) e che, in ogni caso, il requisito di cui all’art. 75, lett. e), d.P.R. n. 554 del 1999 avrebbe dovuto essere verificato specificamente in relazione alla società incorporante, dovendosi perciò acclarare se l’irregolarità contributiva commessa da società incorporata, e ereditata, a fini previdenziali, fosse o meno stata nel frattempo sanata, mediante acquisizione di DURC aggiornato riferito alla società incorporante.