«La giurisprudenza (cfr. Cons. St., 19/6/09 n.41145) ha ritenuto legittimo il bando di gara laddove, in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato oggetto della procedura di gara e al fine di assicurare una maggiore concorrenza, non ammetta la partecipazione in r.t.i. di due o più imprese che siano in grado, “uti singulae”, di soddisfare i requisiti economici e tecnici richiesti. Ciò, al chiaro fine di evitare che il consentire la riunione fra loro in a.t.i. alle imprese in grado di partecipare singolarmente comporti il rischio d’una restrizione della schiera dei partecipanti alla gara con conseguente riduzione della concorrenzialità. La scelta effettuata, con la clausola “de qua”, dalla stazione appaltante, è del resto nel senso di quanto indicato dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AS251 del 30/1/03) secondo cui, pur essendo i raggruppamenti temporanei di imprese uno strumento idoneo ad accentuare il confronto concorrenziale tra i partecipanti alle pubbliche gare, le stazioni appaltanti possono valutare di prevedere una limitazione alla possibilità di associarsi in a.t.i. per le imprese che, come singole, sarebbero in grado di partecipare alla gara. Nella specie, l’esito negativo della precedente procedura di affidamento, andata deserta in relazione al fatto che era pervenuta una sola offerta valida, ha quindi spinto l’amministrazione a inserire la clausola in questione proprio per garantire maggiore concorrenzialità». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it