Il Tar Campania - Napoli, Sez. I mediante sentenza del 13 ottobre 2011 n. 4769, ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto un ricorso promosso da una Società nei confronti di una Comunità Montana, dell’AVCP e di una ditta controinteressata in merito all’annullamento di un’aggiudicazione provvisoria di una "Fornitura di attrezzature e mezzi per potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”. Sul punto i Giudici napoletani hanno stabilito che si deve considerare legittima l’esclusione operata ai danni dell’odierna ricorrente, motivata con riferimento al fatto che la ditta stessa, al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità, espressamente richiesta dal bando di gara ai fini della partecipazione, ha fatto ricorso all’avvalimento di impresa ausiliaria ex art. 49, d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), nel caso in cui, comunque, dal chiaro tenore del contratto di avvalimento, esibito in sede di gara, era emerso che la società ausiliaria non si era impegnata a mettere a disposizione l’intera organizzazione aziendale certificata, posta alla base della certificazione di qualità, bensì solo le risorse necessarie per consentire una sola parte di una determinata fornitura richiesta dalla stazione appaltante. Nello specifico, la sentenza in rassegna ha evidenziato che, quand’anche si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale più favorevole alla ricorrente, che ammette il ricorso all’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che quest’ultima non sia avulsa dalle risorse alle quali è collegata (con la conseguenza che l’avvalimento in parola sarebbe possibile solo nel caso in cui l’impresa ausiliaria metta contestualmente ed effettivamente a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto di appalto, non soltanto la certificazione, ma anche gli elementi aziendali, come le risorse e l’apparato organizzativo, connessi a tale requisito qualitativo) la società ricorrente comunque non rientrerebbe in tale ipotesi. Infatti, come sopra indicato, risulta dal chiaro tenore del contratto di avvalimento esibito in sede di gara, cosa la società ausiliaria si è impegnata a mettere a disposizione della ricorrente. In realtà, quanto dichiarato andava essenzialmente a coprire solo ed esclusivamente una parte della fornitura richiesta, come compendiata nell’art. 1 del capitolato d’appalto. Alla luce di quanto sin qui analizzato è apparsa del tutto legittima al Collegio, in tale ipotesi, l'estromissione dell’attuale ricorrente dall'aggiudicazione.