Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 6 marzo 2013 n. 1370, ha respinto un appello promosso da una nota società bancaria nei confronti di un Comune e di altra banca controinteressata, confermando la sentenza n. 33/2012 emessa dal T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia, Trieste, Sez. I, concernente l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2011-2013, nonché per il risarcimento del danno all’immagine, da quantificare in via equitativa. Nell'affrontare la questione i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il superamento del principio della immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, ad opera dell'art. 51 del d.lgs. n. 163/2006, risponde all'esigenza di garantire la libertà contrattuale dell'impresa (nel senso che questa deve poter procedere alla riorganizzazione aziendale senza che possa esserle di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali abbia partecipato), ma deve ritenersi estraneo alla "ratio" di detto art. 51 l'intento di limitare la fase accertativa del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei riguardi della sola impresa oggetto di subentro e di escludere la necessità di operare la medesima verifica nei riguardi dell'impresa subentrante. La disciplina positiva dell’art. 51 del codice dei contratti pubblici include l'obbligo per la stazione appaltante di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare la sussistenza anche in capo all'impresa subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi per la partecipazione alla gara e per l'affidamento della commessa dedotta nell'appalto; sicché, in caso di modificazioni soggettive riguardanti il soggetto partecipante alla gara, l'esistenza dei requisiti previsti per l'ammissione a quest'ultima deve essere posseduta, e quindi accertata, sia nei riguardi dell'impresa interessata dalla vicenda modificativa, che dell'impresa subentrante. Ha aggiunto la sentenza in rassegna che lo "ius superveniens" conseguente al D.L. n. 70/2011, può peraltro avvalorare la tesi formulata dal Collegio, perché l'inserimento del requisito della "gravità" accanto a quello confermato della "definitività" della violazione fiscale, costituisce indiretta conferma della non rilevanza dell'entità dell'inadempimento tributario per tutte le gare bandite durante il regime normativo precedente (rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di elevare la mera regolarità fiscale, definitivamente accertata, a requisito soggettivo di partecipazione). È tal fine del tutto ininfluente la modestia dell'entità del debito definitivamente accertato, non disponendo la stazione appaltante di alcuno spazio per un apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione (Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5556, 15 ottobre 2009, n. 6325).