Sulla legittimità della scelta di un'amministrazione aggiudicatrice di limitare ad imprese di grandi dimensioni l'accesso ad una gara d'appalto. Sulla finalità della richiesta del possesso in capo alle imprese di uno specifico requisito economico-finanziario. Le rilevanti dimensioni del luogo ove debbono essere svolti i servizi oggetto dell'appalto implicano la necessità di selezionare un contraente dotato di comprovata esperienza nell'amministrazione del servizio in grandi strutture e, quindi, di restringere l'accesso dell'affidamento del relativo appalto alle sole imprese capaci, per la specifica esperienza acquisita nel settore, di garantire una corretta gestione della complessa attività organizzativa ed operativa presupposta dalla regolare esecuzione delle prestazioni richieste. Le amministrazioni aggiudicatrici, infatti, hanno il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli ex lege previsti, in relazione alle peculiari caratteristiche dei servizio da appaltare. In particolare, detto potere discrezionale, lungi dall'essere espressione di mero arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), e si sostanzia, quindi, nel potere-dovere, assegnato all'amministrazione, di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare. Sotto tale profilo, non possono essere utilmente sottoposte al sindacato del g.a. le scelte operate dall'amministrazione aggiudicatrice nel fissare specifici requisiti di partecipazione, salvo che questi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali od illogici rispetto al fine pubblico della gara. Nel caso di specie, dunque, le previsioni del bando risultano congrue e proporzionali rispetto allo specifico oggetto della gara ed alla sua rilevanza economica, nonché adeguate rispetto all'interesse pubblico perseguito. Pertanto, sono prive di fondamento le contestazioni in ordine alla scelta di limitare ad imprese di grandi dimensioni l'accesso alla gara de qua. La "ratio" della previsione di siffatto requisito è, infatti, quella di individuare un unico soggetto, sia che partecipi alla gara individualmente, sia in ATI e/o in Consorzio, che abbia la competenza e la professionalità idonee ed adeguate allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento. La richiesta del possesso in capo alle imprese di uno specifico requisito economico-finanziario (di aver realizzato negli ultimi esercizi finanziari un fatturato medio non inferiore a quello presunto del lotto o dei lotti per i quali l'impresa concorre) è finalizzato alla scelta del concorrente che dia prova di adeguata affidabilità nell'espletamento del servizio da affidare per aver svolto un'attività di corrispondente valore finanziario nell'ultimo triennio, così che la relativa scelta è del tutto coerente, logica ed adeguata in relazione allo specifico oggetto della gara di appalto.