Gli Enti locali possono conferire al professionista un incarico di patrocinio legale senza ricorrere alla procedura concorsuale, in quanto il suddetto mandato non rientra nella categoria di contratto di appalto di servizi legali, trattandosi di un autonomo contratto d’opera intellettuale. Secondo la normativa comunitaria ( direttiva 2004/18/CE; direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), “la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva”(direttiva 1992/50/CE, trasfusa nel D.Lgs. n. 157/1995). Il contratto di appalto è caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità rispetto al contratto di conferimento dell’incarico legale, che si delinea come contratto d’opera intellettuale.