Con sentenza del 1° ottobre 2012 n. 5161, la III sezione del Consiglio di Stato ha accolto un ricorso promosso da una società avverso un’altra ed un’A.S.L. controinteressata per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce- Sezione II, n. 00026/2012, resa tra le parti, concernente l’affidamento di alcuni lavori di completamento ed adeguamento a norma di un polo ospedaliero. Mediante la sentenza in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno sancito che, illegittimamente, la stazione appaltante aveva ammesso a partecipare ad una gara per l’affidamento di un appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione lavori, un raggruppamento temporaneo di imprese che, al fine di dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale e, in particolare, la capacità tecnico-professionale relativa alla attività di progettazione, aveva fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, ex art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). Nello specifico il Collegio ha motivato la sua decisione in quanto l’art. 49 del codice dei contratti riserva tale possibilità solo al "concorrente" ed è pacifico che il raggruppamento di progettazione non assume la qualità di concorrente in gara. Difatti, ha osservato la Sez. III, che l’art. 49, comma 2 del codice dei contratti utilizza in proposito l’espressione "concorrente", con la quale si riferisce in equivocamente al solo operatore economico che presenta domanda di partecipazione alla gara. Questi, ove voglia ricorrere all’avvalimento, è tenuto a dichiarare ed allegare, unitamente alla domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso dei requisiti che, sommati ai propri, integrano la prescrizione del bando. Vero è che l’istituto dell’avvalimento risponde all’esigenza della massima partecipazione alle gare, consentendo ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando di concorrere ricorrendo ai requisiti di altri soggetti; tuttavia, l’istituto va letto in coerenza con la normativa comunitaria che è volta sì a favorire la massima concorrenza, ma come condizione di maggior garanzia e di sicura ed efficiente esecuzione degli appalti. Se ne deduce che la possibilità di ricorrere ad ausiliari presuppone che i requisiti mancanti siano da questi integralmente e autonomamente posseduti, senza poter estendere teoricamente all’infinito la catena dei possibili subausiliari. Va considerato, infatti, che solo il concorrente assume obblighi contrattuali nei confronti della stazione appaltante, tanto che l’ausiliario si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante apposita dichiarazione (art. 49 comma 3, lett. d)) ed, inoltre, l’ausiliario diventa ex lege responsabile in solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto ( art. 49, comma 4). Pertanto, la responsabilità solidale, che è garanzia di buona esecuzione dell’appalto, può sussistere solo in quanto l’impresa ausiliaria è collegata contrattualmente al concorrente, tant’è che l’art. 49 prescrive l’allegazione, già in occasione della domanda di partecipazione, del contratto di avvalimento e tale vincolo contrattuale diretto col concorrente e con la stazione appaltante non sussisterebbe, invece, nel caso in cui si trattasse di avvalimento da parte dell’ausiliario di requisiti posseduti da terzi. Inoltre, l’estensione della categoria di "concorrente" sino a ricomprendere l’ausiliario e/o il soggetto indicato dal concorrente per la progettazione (come nella fattispecie), comportando potenzialmente una catena di avvalimenti di ausiliarie dell’ausiliaria (potenzialmente all’infinito), non consentirebbe un controllo agevole da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei requisiti dei partecipanti.