Il TAR Campania - Napoli, sez. VIII, con sentenza n. 3261 del 21/6/2013, ha accolto un ricorso promosso da una Società nei confronti di un Comune e di altra controinteressata, per l'annullamento di una deliberazione del Consiglio Comunale con cui era stato disposto il rinnovo dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale alla controinteressata, in assenza di indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del suddetto servizio. I giudici napoletani, nell'affrontare la questione hanno sancito che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale rientra nell’ambito di operatività della normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 risultando assoggettato alle disposizioni del Codice. A seguito dell’introduzione dell’art. 23 della legge 18.04.2005 n. 62 che, al fine di porre termine ad una procedura di infrazione azionata da parte della Commissione europea (n. 2110/2003), ha esplicitamente soppresso la facoltà di pervenire al rinnovo di contratti pubblici nei confronti del medesimo contraente in presenza di accertate ragioni di convenienza e di pubblico interesse (consentendo la sola proroga dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gara pubblica), la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara (Cons.St. sez, IV 31.10.2006 n. 6457; Con. St. sez. V 8.07.2008 n.3391; Cons. St. sez. V 11.05.2009 n.2882), ed ancora che : "il principio del divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, stabilito dall'art. 23 della legge 18.04.2005 n. 62 ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento"(cfr Cons. St. sez. VI 24.11.2011 n. 6194).