La deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituente esercizio del potere di vigilanza ispettiva ex art. 4 lett.b) della legge 11-2-1994 n.109, ha natura di provvedimento amministrativo e non di mera dichiarazione di scienza e come tale è impugnabile Rientra nella competenza della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici esaminare ogni procedura che abbia ad oggetto un intervento riconducibile, per soggetto e oggetto dell’attività, alla materia delle opere pubbliche, per controllare il rispetto della disciplina legislativa e regolamentare nella materia de qua e in particolare sulle procedure di gara, ex art.4 comma 4 lett. B) della legge 11-2-1994 n.104; tra tali procedure sono comprese quelle attivate dal Comune per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti in un piano integrato d’ intervento