Il Tar ribadisce un principio già affermato in giurisprudenza per il quale, secondo il modulo procedurale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è fatto obbligo alla stazione appaltante d’indicare, nel bando, "i criteri di valutazione e... la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato" (comma 2) " ove necessario" per ciascun criterio di valutazione prescelto, anche i subcriteri e i subpesi o i subpunteggi, definendo così una griglia di valutazione ancora più analitica (comma 4). La necessità di definire anche i sub-criteri, sub- pesi o i subpunteggi va, perciò, valutata di volta in volta in relazione: all'analiticità dei criteri principali (o primari); all'idoneità di questi ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza sopra indicato; ai poteri integrativi riconosciuti alla commissione giudicatrice (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 7 dicembre 2007 , n. 1296). Quest'ultima, infatti, secondo il ridetto modulo procedurale, dispone solo del potere di stabilire, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, "i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando".