La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che l'iscrizione all’Albo dei gestori ambientali è un requisito speciale di idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità. In tal senso, a nulla rileva la circostanza che il bando non rechi una espressa previsione circa il possesso di tale requisito.