L’escussione della cauzione provvisoria, per mancanza dei requisiti generali di cui all’art. 38 del codice appalti
Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 34//2014
Avv. Alessandra Parente
di Roma
Letto 174 volte dal 09/05/2015
E’ legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di affidamento di appalti pubblici, che preveda l’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, ma solo concorrenti, anche in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 30 articoli dell'avvocato
Alessandra Parente
-
Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in m...
Letto 148 volte dal 31/03/2015
-
La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione sussiste anche nel caso di legittimo annullamento di un...
Letto 136 volte dal 20/03/2015
-
Le direttive dell'ABI alle banche per la concessione dei prestiti garantiti dallo Stato alle imprese previsti nel Decre...
Letto 84 volte dal 14/04/2020
-
COVID19 e crisi delle Imprese: rinviata al settembre 2021 l'entrata in vigore del CODICE DELLA CRISI
Letto 157 volte dal 07/04/2020
-
Intrasmissibili agli ex soci e al liquidatore le sanzioni tributarie delle società cancellate
Letto 521 volte dal 09/05/2017