La Stazione appaltante non ha facoltà di sindacare il contenuto dell'informativa prefettizia, poiché è al Prefetto che la legge demanda in via esclusiva la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa (C.d.S., Sezione VI, 19 gennaio 2012, n. 197).IInvero, dall’incontestabile dato letterale di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 252/1998 e dell’art. 4 comma 6, del decreto legislativo n. 490/1994 può riconoscersi alla Stazione appaltante una qualche facoltà di non revocare l'appalto nonostante il collegamento dell'impresa con organizzazioni malavitose sia stato accertato. Ma trattasi di ipotesi che – data l’evidente ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici – è, all’evidenza, remota e residuale, e dunque consentita al solo fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell'esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata (confr. la testé citata pronuncia C.d.S., Sezione VI, n. 197/2012). Ma il caso in esame non presenta queste caratteristiche particolari; sia perché presenta l’espressa clausola risolutiva sia per le specifiche circostanze di fatto, dalle quali non emergono situazioni tali da poter prescindere dalle risultanze preclusive emerse dall’informativa prefettizia.