Forniture e Servizi: Affidamento diretto a società mista partecipata dalla P.A. appaltante Con sentenza del 3 novembre 2011 n. 8442 il TAR Lazio – Roma, sez. II, ha accolto un ricorso, promosso da una società nei confronti dell’Ente appaltante di altra, per l'annullamento, previa sospensiva, dell’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata previa pubblicazione del bando, in favore della resistente, per l’affidamento dei servizi di igiene urbana, trasbordo e trasporto a recupero/riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata ingombranti da isola ecologica. Nello specifico, mediante l’adozione della sentenza in rassegna i Giudici hanno sancito che l’art. 23-bis, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008 (applicabile ratione temporis e che è stato solo successivamente abrogato, in seguito all’esito referendario del giugno 2011, con l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 luglio 2011 n. 113) preclude l'acquisizione della gestione di servizi ulteriori, con o senza gara, ai soggetti che gestiscono servizi pubblici locali ad essi affidati senza il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica (quindi con affidamento diretto), che si condensano nei principi comunitari di tutela della concorrenza, e, segnatamente, nei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Suddetto divieto opera pienamente quando l’affidamento comunale voglia realizzarsi con procedura negoziata in favore di una società partecipata, a sua volta già direttamente affidataria di un servizio analogo (per lo stesso o) per un diverso ente locale, con contratto ancora valido ed efficace, seppure il socio privato sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica ma senza che la gara abbia avuto il duplice e definito oggetto dell’individuazione del partner privato e della specificazione puntuale dell’oggetto del servizio da affidarsi alla costituenda società mista. Ha precisato la sentenza in rassegna che il divieto affidamento diretto (vale a dire senza procedura selettiva pubblica) di un servizio ad una società partecipata già affidataria di quel servizio per conto di un diverso ente non opera nel caso in cui il socio privato (della società in questione) sia stato scelto all’esito di una gara c.d. a doppio oggetto (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 5 novembre 2010 n. 1862). La Corte di Giustizia (Corte Giustizia, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset) ha, infatti, ritenuto l'ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolga in unico contesto una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) e l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione. A tal fine, le amministrazioni dovranno, fin dalla predisposizione degli atti della gara per la scelta del socio privato, porsi il problema di come consentire alla scadenza del contratto l'eventuale svolgimento di una nuova gara per la scelta di un nuovo socio. Non è sufficiente delimitare temporalmente l'affidamento, ma è necessario prevedere un obbligo di cessione della quota del socio privato a condizioni predeterminate all'eventuale nuovo socio, individuato sempre con gara. Nello stesso solco si è posta l’interpretazione del giudice amministrativo nazionale (Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2010 n. 7214), secondo il quale la differenza tra la società in house e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione dal punto di vista sostanziale (e, per questo, è richiesto il requisito del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall'amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione stessa), mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza. In quest'ultimo caso, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere (delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto).