Tar Puglia: è illegittima la tassa per occupazione di suolo pubblico per l'assegnazione di uno spazio di sosta per disabili
Tar Puglia, sentenza n. 1590 del 09.09.2011
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
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La subordinazione dell'assegnazione di un adeguato spazio di sosta per disabili - contrassegnato da segnaletica - alla presentazione di un'istanza per la richiesta di occupazione di suolo pubblico, con pagamento della relativa tassa, è da considerarsi illegittima. E' quanto ha stabilito il Tar Puglia con la sentenza n.1590 del 9 settembre 2011. L'assegnazione di un adeguato spazio di sosta allo scopo di agevolare le persone con disbilità, infatti, è un obbligo per l'Ente proprietario della strada e deve essere fatta a titolo gratuito. Secondo i Giudici amministrativi, la scelta dello spazio da destinare alla sosta per disabili è rimessa alla discrezionalità della P.A. locale, ma non può essere assoggettata al pagamento di una tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso di specie, il ricorrente aveva fatto richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta collegato ad un passo carrabile allo scopo di agevolare l'accesso a un garage di sua proprietà. La sentenza precisa, in proposito, che il passo carrabile può essere assoggettato al pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico soltanto quando non rientra nella definizione di cui all'art. 44, comma 4^, D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 - secondo cui "Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata -. I Giudici hanno precisato che, in difetto di specifiche indicazioni delle caratteristiche strutturali tali da comportare l'assoggettamento del passo carrabile al pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, la richiesta è da considerarsi illegittima. Per questi motivi, il Tar Puglia ha accolto il ricorso del ricorrente. Roma, 14 settembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA
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