Silenzio inadempimento ed obbligo di provvedere della p.a.
TAR Puglia - Lecce, Sez. II, n. 745 del 2012 reg.prov.coll.
Avv. Antonello Tamborrino
di Taranto, TA
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Solo in presenza di una totale omissione di provvedere sulla istanza del privato può ritenersi integrata la fattispecie del silenzio inadempimento , ossia una fattispecie in cui il Giudice amministrativo è posto al cospetto di una manifestazione patologica del potere amministrativo che si atteggia alla stregua di mancato esercizio del potere, il cui scrutinio è appunto affidato al sindacato giurisdizionale del G.a., ex art.31 c.p.a. Quando, invece, la P.a., procedendo ad una interpretazione delle norme attributive del potere di provvedere in una data materia, interloquisce ufficialmente con il privato inviandogli una nota con la quale comunica di non essere tenuta all’adozione di un provvedimento, tale atto si configura quale risposta idonea a far cessare l’inerzia della p.a.
N. 01796/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2011, proposto da: ?omissis, rappresentato e difeso dagli avv. Omissis con domicilio eletto presso omissis in Lecce, viale M. De Pietro N. 23;
contro
Comune di omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Tamborrino, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla istanza presentata dalla Società omissis al Comune di omissis, per il rilascio del provvedimento di congruità dei costi da sostenere dalla Società omissis per l’esecuzione delle piastre di fondazioni dei manufatti adibiti a “cappelle sociali” da erigere all’interno del nuovo complesso cimiteriale di omissis;
nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di omissis di procedere alla conclusione del procedimento mediante l’adozione del provvedimento di congruità dei costi da sostenere dalla Società omissis per l’esecuzione delle piastre di fondazioni dei manufatti adibiti a “cappelle sociali” da erigere all’interno del nuovo complesso cimiteriale di omissis;
nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere nel presente giudizio e la conseguente condanna dell’Amministrazione Comunale di omissis ad adottare il provvedimento di congruità dei costi da sostenere dalla omissis per l’esecuzione delle piastre di fondazioni dei manufatti adibiti a “cappelle sociali” da erigere all’interno del nuovo complesso cimiteriale di omissis.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di omissis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti gli avv.ti omissis e A. Tamborrino.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente- nella veste di affidataria della progettazione, costruzione e ampliamento del cimitero di omissis in regime di finanza di progetto - si rivolge al Tar per conseguire la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza indirizzata al competente ufficio in data 15 marzo 2011.
Con detta istanza la omissis ha richiesto il parere di congruità dei prezzi relativi alle piastre di fondazione di manufatti cimiteriali, alla struttura comunale preposta, dando seguito, secondo l’impostazione difensiva prescelta agli obblighi statuiti nella convenzione stipulata il 26.1.2004 con il Comune, confermati nel successivo atto aggiuntivo intercorso tra le parti il 19 febbraio 2010.
La società , sul presupposto del perdurante contegno inerte della P.a. locale, assume che detto comportamento si pone in contrasto con l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, sancito dall’art. 2 della legge 241 del 1990.
L’obbligo di concludere il procedimento nel senso divisato dalla ricorrente deriverebbe, altresì, da una nota con la quale la stessa amministrazione resistente ha indicato come doverosa la preventiva acquisizione del parere di congruità dei prezzi, da rilasciarsi a cura della competente struttura comunale.
All’azione in esame è connessa anche la domanda rivolta ad accertare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, in ordine alla quale la società ricorrente sostiene la tesi della insussistenza di margini di discrezionalità per la P.a. procedente, la quale sarebbe dunque vincolata alla emanazione del provvedimento di cui si discute.
Si è costituito in giudizio il Comune di omissis , il quale ha sostenuto la tesi della infondatezza della pretesa azionata dalla società ricorrente, facendo leva sulla nota prot. n. 68958 del 3 maggio 2011.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 febbraio 2012
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto .
L’art 31 del c.p.a. offre al privato uno specifico rimedio per contrastare il comportamento deliberatamente omissivo della pubblica amministrazione, la quale abbia disatteso letteralmente la richiesta di adottare un provvedimento, rivoltale dall’interessato.
Il Collegio ritiene doveroso precisare, in proposito, che il presupposto che legittima il ricorso al rito del silenzio è senz’altro quello del contegno inerte della P.a.
Solo in presenza di una totale omissione di provvedere sulla istanza del privato può ritenersi integrata la fattispecie del silenzio inadempimento , ossia una fattispecie in cui il Giudice amministrativo è posto al cospetto di una manifestazione patologica del potere amministrativo che si atteggia alla stregua di mancato esercizio del potere, il cui scrutinio è appunto affidato al sindacato giurisdizionale del G.a., ex art.31 c.p.a.
Quando, invece, la P.a., procedendo ad una interpretazione delle norme attributive del potere di provvedere in una data materia, interloquisce ufficialmente con il privato inviandogli una nota con la quale comunica di non essere tenuta all’adozione di un provvedimento, tale atto si configura quale risposta idonea a far cessare l’inerzia della p.a.
Ciò deve dirsi con riguardo alla nota del 3 maggio 2011.
In questa nota il responsabile della direzione lavori pubblici del comune di omissis rappresenta che “è appena il caso di ricordare che non ci risulta che, contrattualmente, è il concessionario a dover realizzare i progetti e le piastre di fondazione di qualsivoglia cappella o edicola da assegnare a privati richiedenti e, pertanto, nessun parere preventivo deve essere emesso da questa direzione”.
Il tenore letterale della affermazione sopra ricordata induce dunque a ritenere che la P.a. abbia inteso negare in radice la sussistenza dell’obbligo di emanare, nella fattispecie concreta, il richiesto provvedimento di congruità.
Sembra peraltro opportuno mettere in evidenza che detta nota si colloca in un contesto di criticità del rapporto intercorso tra P.a. locale e privato, sulla cui perdurante validità sussiste più di un dubbio, anche alla luce di quanto la stessa difesa dell’ente locale ha rappresentato, ponendo mente alla trasmissione di una diffida ad adempiere rivolta alla società ricorrente, prodromica ad una risoluzione di diritto del contratto ampiamente preannunciata fin dal 23 marzo 2011.
Il ricorso è conclusivamente da respingere.
Sussistono giuste ragioni per procedere ad una compensazione delle spese di giudizio tenuto conto della procedura di subentro avviata dalla P.a., di cui pure si fa menzione nel ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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