Solo in presenza di una totale omissione di provvedere sulla istanza del privato può ritenersi integrata la fattispecie del silenzio inadempimento , ossia una fattispecie in cui il Giudice amministrativo è posto al cospetto di una manifestazione patologica del potere amministrativo che si atteggia alla stregua di mancato esercizio del potere, il cui scrutinio è appunto affidato al sindacato giurisdizionale del G.a., ex art.31 c.p.a. Quando, invece, la P.a., procedendo ad una interpretazione delle norme attributive del potere di provvedere in una data materia, interloquisce ufficialmente con il privato inviandogli una nota con la quale comunica di non essere tenuta all’adozione di un provvedimento, tale atto si configura quale risposta idonea a far cessare l’inerzia della p.a.